Ordinanza 301/2002 (ECLI:IT:COST:2002:301)
Massima numero 27112
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
19/06/2002; Decisione del
19/06/2002
Deposito del 28/06/2002; Pubblicazione in G. U. 03/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Tutela assicurativa dei lavoratori agricoli autonomi - Passaggio al nuovo regime a decorrere dal 1° giugno 1993 - Tutelabilità dei lavoratori infortunati a condizione che il lavoro venga svolto in maniera esclusiva o prevalente, anziché abitualmente - Mancata previsione di un’idonea disciplina transitoria, per i lavoratori in possesso dei requisiti secondo l’anteriore regime - Prospettata lesione del principio dell’affidamento - Questione già esaminata - Mancanza di nuovi profili - Manifesta infondatezza.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Tutela assicurativa dei lavoratori agricoli autonomi - Passaggio al nuovo regime a decorrere dal 1° giugno 1993 - Tutelabilità dei lavoratori infortunati a condizione che il lavoro venga svolto in maniera esclusiva o prevalente, anziché abitualmente - Mancata previsione di un’idonea disciplina transitoria, per i lavoratori in possesso dei requisiti secondo l’anteriore regime - Prospettata lesione del principio dell’affidamento - Questione già esaminata - Mancanza di nuovi profili - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza, trattandosi di questione già dichiarata manifestamente infondata, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243), censurato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non prevede una norma transitoria idonea a garantire una adeguata tutela assicurativa nei confronti dei lavoratori agricoli autonomi che, in possesso dei requisiti previsti dalla precedente normativa in materia di infortuni sul lavoro, non si trovano nelle condizioni richieste dalla nuova legge per fruire della tutela medesima.
- V. ordinanza n. 327/2001 e sentenza n. 26/2000, richiamate quali precedenti.
Manifesta infondatezza, trattandosi di questione già dichiarata manifestamente infondata, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243), censurato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non prevede una norma transitoria idonea a garantire una adeguata tutela assicurativa nei confronti dei lavoratori agricoli autonomi che, in possesso dei requisiti previsti dalla precedente normativa in materia di infortuni sul lavoro, non si trovano nelle condizioni richieste dalla nuova legge per fruire della tutela medesima.
- V. ordinanza n. 327/2001 e sentenza n. 26/2000, richiamate quali precedenti.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
22/05/1993
n. 155
art. 14
co. 1
legge
19/07/1993
n. 243
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte