Ordinanza 303/2002 (ECLI:IT:COST:2002:303)
Massima numero 27133
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
19/06/2002; Decisione del
19/06/2002
Deposito del 28/06/2002; Pubblicazione in G. U. 03/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Contenzioso tributario - Spese processuali - Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere - Riconoscimento, da parte dell’amministrazione, della fondatezza della pretesa del ricorrente - Esclusione della condanna alle spese della parte soccombente che, con propria colpa, ha dato origine al giudizio - Prospettata violazione del principio di eguaglianza e della delega legislativa, per mancato recepimento nel decreto delegato delle norme applicabili in tema di spese di lite nel processo civile - Questione già rigettata - Carenza di ulteriori profili e assenza di motivazione in relazione al nuovo parametro dedotto - Manifesta infondatezza.
Contenzioso tributario - Spese processuali - Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere - Riconoscimento, da parte dell’amministrazione, della fondatezza della pretesa del ricorrente - Esclusione della condanna alle spese della parte soccombente che, con propria colpa, ha dato origine al giudizio - Prospettata violazione del principio di eguaglianza e della delega legislativa, per mancato recepimento nel decreto delegato delle norme applicabili in tema di spese di lite nel processo civile - Questione già rigettata - Carenza di ulteriori profili e assenza di motivazione in relazione al nuovo parametro dedotto - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 75 e 76 della Costituzione, nella parte in cui non si prevede, nel processo tributario, la possibilità, in caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, di condannare alle spese di lite la parte che, avendo riconosciuto la fondatezza delle pretese della controparte, dovrebbe essere considerata a tal fine come soccombente. Infatti, con riguardo ai parametri 3 e 24 la questione è già stata dichiarata non fondata; con riguardo al presunto eccesso di delega, il criterio direttivo è quello dell'adeguamento, e non dell'uniformità, del processo tributario al processo civile; il parametro 75 viene invocato senza motivazione ed è del tutto inconferente in rapporto alla natura della questione.
- Con riguardo ai parametri sostanziali, v. citati precedenti sentenza n. 53/1998, ordinanze n. 265/1999, n. 77/1999, n. 368/1998; con riguardo all'eccesso di delega, v. citata ordinanza n. 8/1999.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 75 e 76 della Costituzione, nella parte in cui non si prevede, nel processo tributario, la possibilità, in caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, di condannare alle spese di lite la parte che, avendo riconosciuto la fondatezza delle pretese della controparte, dovrebbe essere considerata a tal fine come soccombente. Infatti, con riguardo ai parametri 3 e 24 la questione è già stata dichiarata non fondata; con riguardo al presunto eccesso di delega, il criterio direttivo è quello dell'adeguamento, e non dell'uniformità, del processo tributario al processo civile; il parametro 75 viene invocato senza motivazione ed è del tutto inconferente in rapporto alla natura della questione.
- Con riguardo ai parametri sostanziali, v. citati precedenti sentenza n. 53/1998, ordinanze n. 265/1999, n. 77/1999, n. 368/1998; con riguardo all'eccesso di delega, v. citata ordinanza n. 8/1999.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/12/1992
n. 546
art. 46
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 75
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte