Sentenza 304/2002 (ECLI:IT:COST:2002:304)
Massima numero 27202
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
20/06/2002; Decisione del
20/06/2002
Deposito del 03/07/2002; Pubblicazione in G. U. 10/07/2002
Titolo
Regioni di diritto comune - Statuto regionale - Procedimento di formazione e posizione nel sistema delle fonti regionali.
Regioni di diritto comune - Statuto regionale - Procedimento di formazione e posizione nel sistema delle fonti regionali.
Testo
La legge costituzionale n. 1 del 1999 ha introdotto un procedimento aggravato di formazione dello statuto regionale imponendo al Consiglio regionale due successive deliberazioni a maggioranza assoluta, adottate ad intervallo non minore di due mesi; ha escluso il controllo preventivo del Governo, lasciando però che ad esso restasse assoggettata la generalità delle leggi regionali ed ha previsto in sua vece uno speciale controllo di legittimità da parte della Corte costituzionale; ha infine prefigurato una eventuale consultazione referendaria, secondo un modello che richiama quello previsto per le leggi di revisione costituzionale. Tale disciplina, da un lato, appaga le istanze autonomistiche con l'attribuzione allo statuto di un valore giuridico che lo colloca al vertice delle fonti regionali e con la scomparsa dell'approvazione parlamentare; dall'altro, salvaguarda il principio di legalità costituzionale attraverso una protezione adeguata alla speciale collocazione dello statuto nella gerarchia delle fonti regionali: la previsione di un controllo di legittimità costituzionale in via preventiva delle deliberazioni statutarie è intesa infatti ad impedire che eventuali vizi di legittimità dello statuto si riversino a cascata sull'attività legislativa e amministrativa della Regione, per le parti in cui queste siano destinate a trovare nello statuto medesimo il proprio fondamento esclusivo o concorrente.
La legge costituzionale n. 1 del 1999 ha introdotto un procedimento aggravato di formazione dello statuto regionale imponendo al Consiglio regionale due successive deliberazioni a maggioranza assoluta, adottate ad intervallo non minore di due mesi; ha escluso il controllo preventivo del Governo, lasciando però che ad esso restasse assoggettata la generalità delle leggi regionali ed ha previsto in sua vece uno speciale controllo di legittimità da parte della Corte costituzionale; ha infine prefigurato una eventuale consultazione referendaria, secondo un modello che richiama quello previsto per le leggi di revisione costituzionale. Tale disciplina, da un lato, appaga le istanze autonomistiche con l'attribuzione allo statuto di un valore giuridico che lo colloca al vertice delle fonti regionali e con la scomparsa dell'approvazione parlamentare; dall'altro, salvaguarda il principio di legalità costituzionale attraverso una protezione adeguata alla speciale collocazione dello statuto nella gerarchia delle fonti regionali: la previsione di un controllo di legittimità costituzionale in via preventiva delle deliberazioni statutarie è intesa infatti ad impedire che eventuali vizi di legittimità dello statuto si riversino a cascata sull'attività legislativa e amministrativa della Regione, per le parti in cui queste siano destinate a trovare nello statuto medesimo il proprio fondamento esclusivo o concorrente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 123
legge costituzionale
art.
Altri parametri e norme interposte