Unione europea - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) - Disposizioni aventi effetto diretto - Eventuale contrasto con norme interne - Concorso di strumenti di tutela - Disapplicazione delle disposizioni nazionali da parte del giudice comune - Spettanza alla Corte costituzionale di dichiararne, con effetti erga omnes, l'illegittimità costituzionale - Ratio - Necessità, in particolare nella materia penale, di assicurare l'uniforme tutela dei diritti nell'ordinamento. (Classif. 258002).
L'eventuale effetto diretto negli ordinamenti degli Stati membri dei diritti riconosciuti dalla CDFUE (e delle norme di diritto derivato attuative di tali diritti) non rende inammissibili le questioni di legittimità costituzionale che denuncino il contrasto tra una disposizione di legge nazionale e quei medesimi diritti, i quali intersecano in larga misura i principi e i diritti garantiti dalla stessa Costituzione italiana. Questioni siffatte, una volta sollevate, debbono invece essere scrutinate nel merito dalla Corte costituzionale, cui unicamente spetta il compito di dichiarare, con effetti erga omnes, l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che risultassero contrarie alla Carta, in forza degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. (Precedenti: S. 54/2022; S. 182/2021 - mass. 44098, mass. 44099; S. 49/2021; S. 11/2020 - mass. 42451; S. 63/2019 - mass. 42611; S. 20/2019 - mass. 42459; S. 269/2017 - mass. 41945; O. 182/2020 - mass. 43382; O. 117/2019 - mass. 42633).
Il sindacato accentrato di costituzionalità, non si sostituisce, ma si aggiunge a quello rappresentato dalla disapplicazione nel singolo caso concreto, da parte del giudice comune, della disposizione contraria a una norma della CDFUE avente effetto diretto, in un'ottica di arricchimento degli strumenti di tutela dei diritti fondamentali che, per definizione, esclude ogni preclusione, e che vede tanto il giudice comune quanto la Corte costituzionale impegnati a dare attuazione al diritto dell'Unione europea nell'ordinamento italiano, ciascuno con i propri strumenti e ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze. (Precedenti: S. 67/2022 - mass. 44764; S. 20/2019 - mass. 42459).
In una materia, come quella penale, dominata dal principio di stretta legalità, la dichiarazione di illegittimità costituzionale assicura - rispetto alla disapplicazione, totale o parziale, delle disposizioni sanzionatorie da parte del singolo giudice - una tutela dei diritti (nella specie, al ne bis in idem) certa e uniforme nell'intero ordinamento. (Precedenti: S. 98/2021 - mass. 43904; S. 115/2018 - mass. 41256, mass. 41257; S. 109/2017 - mass. 40540; O. 24/2017 - mass. 39721).