Sentenza 304/2002 (ECLI:IT:COST:2002:304)
Massima numero 27205
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
20/06/2002; Decisione del
20/06/2002
Deposito del 03/07/2002; Pubblicazione in G. U. 10/07/2002
Titolo
Regione marche - Deliberazione statutaria - Disciplina concernente l’esecutivo regionale - Esercizio delle funzioni presidenziali, da parte del vice presidente, in caso di morte e di impedimento permanente del presidente della giunta regionale - Palese contrasto della deliberazione statutaria con la disciplina costituzionale transitoria - Illegittimità costituzionale.
Regione marche - Deliberazione statutaria - Disciplina concernente l’esecutivo regionale - Esercizio delle funzioni presidenziali, da parte del vice presidente, in caso di morte e di impedimento permanente del presidente della giunta regionale - Palese contrasto della deliberazione statutaria con la disciplina costituzionale transitoria - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittima, per contrasto con gli artt. 122, ultimo comma, e 126, terzo comma, della Costituzione, nonché con l'art. 5, comma 2, lettera b), della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, la deliberazione legislativa statutaria adottata, in seconda votazione, il 24 luglio 2001 dal Consiglio regionale della Regione Marche, la quale dispone che, fino alla approvazione del nuovo statuto regionale, nel caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta regionale, il vicepresidente, nominato ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a), della legge costituzionale n. 1 del 1999, subentra al Presidente nell'esercizio delle relative funzioni. Infatti le Regioni, fino a quando non avranno compiuto, nell'esercizio dell'autonomia statutaria loro riconosciuta, la scelta in ordine alla propria forma di governo (con la possibilità di optare eventualmente per un sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale diverso dal suffragio diretto), sono tenute all'osservanza del vincolo costituzionale posto dalle norme evocate come parametro, secondo cui "l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio".
E' costituzionalmente illegittima, per contrasto con gli artt. 122, ultimo comma, e 126, terzo comma, della Costituzione, nonché con l'art. 5, comma 2, lettera b), della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, la deliberazione legislativa statutaria adottata, in seconda votazione, il 24 luglio 2001 dal Consiglio regionale della Regione Marche, la quale dispone che, fino alla approvazione del nuovo statuto regionale, nel caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta regionale, il vicepresidente, nominato ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a), della legge costituzionale n. 1 del 1999, subentra al Presidente nell'esercizio delle relative funzioni. Infatti le Regioni, fino a quando non avranno compiuto, nell'esercizio dell'autonomia statutaria loro riconosciuta, la scelta in ordine alla propria forma di governo (con la possibilità di optare eventualmente per un sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale diverso dal suffragio diretto), sono tenute all'osservanza del vincolo costituzionale posto dalle norme evocate come parametro, secondo cui "l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio".
Atti oggetto del giudizio
delibera legislativa statutaria regione Marche
24/07/2001
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 122
Costituzione
art. 123
Costituzione
art. 126
co. 3
legge costituzionale
art. 5
co. 2
Altri parametri e norme interposte