Sentenza 305/2002 (ECLI:IT:COST:2002:305)
Massima numero 27135
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
20/06/2002; Decisione del
20/06/2002
Deposito del 03/07/2002; Pubblicazione in G. U. 10/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Tribunale superiore delle acque pubbliche - Collegio giudicante - Astensione, ricusazione o legittimo impedimento di componenti del collegio - Omessa previsione di meccanismi di sostituzione - Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti dinanzi ad un giudice imparziale e del principio di esercizio regolare della funzione giurisdizionale - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento di altri profili.
Tribunale superiore delle acque pubbliche - Collegio giudicante - Astensione, ricusazione o legittimo impedimento di componenti del collegio - Omessa previsione di meccanismi di sostituzione - Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti dinanzi ad un giudice imparziale e del principio di esercizio regolare della funzione giurisdizionale - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento di altri profili.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli artt. 139 e 143, terzo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nella parte in cui non prevede meccanismi di sostituzione del componente astenuto, ricusato o legittimamente impedito del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Infatti il dubbio di costituzionalità risulta fondato in riferimento al 'vulnus' recato alla correttezza e alla regolarità dell'esercizio della giurisdizione, in quanto le norme denunziate: a) precludono la regolare formazione del collegio giudicante, con lesione del diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti davanti ad un giudice terzo ed imparziale nell'ambito del "giusto processo"; b) pregiudicano e compromettono la continuità e la prontezza della funzione giurisdizionale, non risultando assicurati congrui modi per colmare i moti temporanei nel collegio giudicante, così da garantire il necessario funzionamento dell'ufficio. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.
- V. citate sentenza n. 78/2002 sul principio costituzionale di imparzialità-terzietà; sentenza n. 387/1999, sulla astensione e ricusazione quale ragionevole scelta legislativa per garantire la imparzialità-terzietà del giudice; sentenza n. 156/1963 e sentenza n. 392/2000 sulla prontezza e continuità della funzione giurisdizionale.
E' costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli artt. 139 e 143, terzo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nella parte in cui non prevede meccanismi di sostituzione del componente astenuto, ricusato o legittimamente impedito del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Infatti il dubbio di costituzionalità risulta fondato in riferimento al 'vulnus' recato alla correttezza e alla regolarità dell'esercizio della giurisdizione, in quanto le norme denunziate: a) precludono la regolare formazione del collegio giudicante, con lesione del diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti davanti ad un giudice terzo ed imparziale nell'ambito del "giusto processo"; b) pregiudicano e compromettono la continuità e la prontezza della funzione giurisdizionale, non risultando assicurati congrui modi per colmare i moti temporanei nel collegio giudicante, così da garantire il necessario funzionamento dell'ufficio. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.
- V. citate sentenza n. 78/2002 sul principio costituzionale di imparzialità-terzietà; sentenza n. 387/1999, sulla astensione e ricusazione quale ragionevole scelta legislativa per garantire la imparzialità-terzietà del giudice; sentenza n. 156/1963 e sentenza n. 392/2000 sulla prontezza e continuità della funzione giurisdizionale.
Atti oggetto del giudizio
regio decreto
11/12/1933
n. 1775
art. 139
co.
regio decreto
11/12/1933
n. 1775
art. 143
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte