Sentenza 306/2002 (ECLI:IT:COST:2002:306)
Massima numero 27210
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente RUPERTO  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  20/06/2002;  Decisione del  20/06/2002
Deposito del 03/07/2002; Pubblicazione in G. U. 10/07/2002
Massime associate alla pronuncia:  27211  27212


Titolo
Atto introduttivo del giudizio - Impugnazione governativa di deliberazione statutaria regionale - Autoqualificazione come ricorso per conflitto di attribuzione - Improprietà - Interpretazione dell’atto, in base al suo contenuto, come proposizione, in via principale, di una questione di legittimità costituzionale.

Testo
L'erronea autoqualificazione dell'atto introduttivo del giudizio come ricorso per conflitto di attribuzione, non osta ad uno scrutinio di merito sulla legittimità costituzionale della deliberazione statutaria regionale, giacché il ricorso, nonostante evidenti imprecisioni nominalistiche, deve essere interpretato come diretto a sollevare questione di legittimità costituzionale di una deliberazione statutaria introdotta nelle forme del giudizio in via di azione, della quale ha tutti i requisiti di forma e di sostanza.

- In tema di interpretazione degli atti introduttivi del giudizio e sulla preferenza accordata a criteri contenutistici, v. citate sentenze n. 15/2002, n. 363/2001, n. 137/2001, n. 420/2000, n. 321/2000, n. 320/2000, n. 82/2000, n. 58/2000, n. 56/2000, n. 11/2000, n. 10/2000 e ordinanze n. 264/2000, n. 150/2000, n. 61/2000.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 123  co. 2

legge costituzionale  art. 

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 31    co. 2  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 33  ultimo comma