Sentenza 306/2002 (ECLI:IT:COST:2002:306)
Massima numero 27212
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente RUPERTO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
20/06/2002; Decisione del
20/06/2002
Deposito del 03/07/2002; Pubblicazione in G. U. 10/07/2002
Titolo
Regione marche - Deliberazione legislativa statutaria - Denominazioni da utilizzare per il consiglio regionale e per i consiglieri regionali negli atti ufficiali della regione - Integrazione con quelle di «parlamento» e «deputato» delle marche - Ricorso governativo in via di azione - Accoglimento - Violazione del divieto costituzionale a siffatte ulteriori qualificazioni in àmbito regionale - Riferibilità esclusiva delle denominazioni così introdotte al parlamento nazionale e ai suoi membri - Illegittimità costituzionale.
Regione marche - Deliberazione legislativa statutaria - Denominazioni da utilizzare per il consiglio regionale e per i consiglieri regionali negli atti ufficiali della regione - Integrazione con quelle di «parlamento» e «deputato» delle marche - Ricorso governativo in via di azione - Accoglimento - Violazione del divieto costituzionale a siffatte ulteriori qualificazioni in àmbito regionale - Riferibilità esclusiva delle denominazioni così introdotte al parlamento nazionale e ai suoi membri - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittima, per contrasto con gli artt. 55, 121, 122, primo e quarto comma, e 123, primo comma, della Costituzione, la deliberazione legislativa statutaria del Consiglio regionale della Regione Marche adottata, in seconda votazione, il 25 settembre 2001, la quale dispone che, in tutti gli atti ufficiali della Regione alla dizione "Consiglio regionale" venga affiancata quella di "Parlamento delle Marche" e alla dizione "Consigliere regionale" quella di "Deputato delle Marche". Infatti la Costituzione impone il duplice divieto, per i Consigli regionali, di attribuire a sé il nome di Parlamento e di identificare i propri membri con quello di deputato: tali termini hanno una peculiare forza connotativa delle funzioni di rappresentanza nazionale che ne impedisce un uso in ambiti territorialmente più ristretti.
- Nello stesso senso v. anche precedente sentenza n. 106/2002.
- Sul vincolo della "armonia con la Costituzione" - inteso nel senso che esso, lungi dal consentire deroghe alla lettera delle singole prescrizioni costituzionali, vincola le Regioni a rispettarne anche lo spirito - v. citata sentenza n. 304/2002.
E' costituzionalmente illegittima, per contrasto con gli artt. 55, 121, 122, primo e quarto comma, e 123, primo comma, della Costituzione, la deliberazione legislativa statutaria del Consiglio regionale della Regione Marche adottata, in seconda votazione, il 25 settembre 2001, la quale dispone che, in tutti gli atti ufficiali della Regione alla dizione "Consiglio regionale" venga affiancata quella di "Parlamento delle Marche" e alla dizione "Consigliere regionale" quella di "Deputato delle Marche". Infatti la Costituzione impone il duplice divieto, per i Consigli regionali, di attribuire a sé il nome di Parlamento e di identificare i propri membri con quello di deputato: tali termini hanno una peculiare forza connotativa delle funzioni di rappresentanza nazionale che ne impedisce un uso in ambiti territorialmente più ristretti.
- Nello stesso senso v. anche precedente sentenza n. 106/2002.
- Sul vincolo della "armonia con la Costituzione" - inteso nel senso che esso, lungi dal consentire deroghe alla lettera delle singole prescrizioni costituzionali, vincola le Regioni a rispettarne anche lo spirito - v. citata sentenza n. 304/2002.
Atti oggetto del giudizio
delibera legislativa statutaria regione Marche
25/09/2001
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 55
Costituzione
art. 121
Costituzione
art. 122
co. 1
Costituzione
art. 122
co. 4
Costituzione
art. 123
co. 1
Altri parametri e norme interposte