Sentenza 307/2002 (ECLI:IT:COST:2002:307)
Massima numero 27136
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
20/06/2002; Decisione del
20/06/2002
Deposito del 03/07/2002; Pubblicazione in G. U. 10/07/2002
Titolo
Intervento in giudizio - Presidente del consiglio nazionale dei commercialisti - Inammissibilità.
Intervento in giudizio - Presidente del consiglio nazionale dei commercialisti - Inammissibilità.
Testo
E' inammissibile l'intervento del Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, sia in proprio sia nella qualità, perché egli non è stato parte in causa nel giudizio 'a quo', ed é portatore, nella duplice qualità, di un interesse meramente riflesso ed eventuale rispetto alla controversia.
- Sulla necessaria corrispondenza tra parti del giudizio incidentale e del giudizio 'a quo', v., per tutte, la citata ordinanza n. 289/1999.
- Sulla necessità di un interesse diretto all'intervento in giudizio, v. citata ordinanza letta in udienza 20 febbraio 2001, allegata alla sentenza n. 189 del 2001.
E' inammissibile l'intervento del Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, sia in proprio sia nella qualità, perché egli non è stato parte in causa nel giudizio 'a quo', ed é portatore, nella duplice qualità, di un interesse meramente riflesso ed eventuale rispetto alla controversia.
- Sulla necessaria corrispondenza tra parti del giudizio incidentale e del giudizio 'a quo', v., per tutte, la citata ordinanza n. 289/1999.
- Sulla necessità di un interesse diretto all'intervento in giudizio, v. citata ordinanza letta in udienza 20 febbraio 2001, allegata alla sentenza n. 189 del 2001.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte