Sentenza 307/2002 (ECLI:IT:COST:2002:307)
Massima numero 27138
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
20/06/2002; Decisione del
20/06/2002
Deposito del 03/07/2002; Pubblicazione in G. U. 10/07/2002
Titolo
Imposte e tasse - Certificazione tributaria - Potere di rilasciare la certificazione attribuito a determinate categorie di professionisti, che abbiano tenuto le scritture contabili dei contribuenti - Prospettato eccesso di delega, nonché ingiustificata limitazione al libero svolgimento di attività lavorativa e contrarietà al principio di buona amministrazione - Non fondatezza della questione.
Imposte e tasse - Certificazione tributaria - Potere di rilasciare la certificazione attribuito a determinate categorie di professionisti, che abbiano tenuto le scritture contabili dei contribuenti - Prospettato eccesso di delega, nonché ingiustificata limitazione al libero svolgimento di attività lavorativa e contrarietà al principio di buona amministrazione - Non fondatezza della questione.
Testo
La scelta operata dal legislatore delegato - nell'ambito di un insieme organico di misure ispirate alla semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario - di attribuire a professionisti muniti di particolari requisiti attitudinali la facoltà di rilasciare la certificazione tributaria, con la previsione di garanzie e respnsabilità, risulta esercitata nei limiti della delega legislativa e corrisponde ad esigenze di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel testo risultante dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, 3, 4, 35 e 97 della Costituzione.
- V. citata sentenza n. 441/2000, con riguardo al particolare profilo della garanzia del diritto al lavoro.
La scelta operata dal legislatore delegato - nell'ambito di un insieme organico di misure ispirate alla semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario - di attribuire a professionisti muniti di particolari requisiti attitudinali la facoltà di rilasciare la certificazione tributaria, con la previsione di garanzie e respnsabilità, risulta esercitata nei limiti della delega legislativa e corrisponde ad esigenze di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel testo risultante dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, 3, 4, 35 e 97 della Costituzione.
- V. citata sentenza n. 441/2000, con riguardo al particolare profilo della garanzia del diritto al lavoro.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
09/07/1997
n. 241
art. 36
co.
decreto legislativo
28/12/1998
n. 490
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte
legge 23/12/1996
n. 662
art. 3
co. 134 primo periodo, lettera d), numero 4