Sentenza 307/2002 (ECLI:IT:COST:2002:307)
Massima numero 27138
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  20/06/2002;  Decisione del  20/06/2002
Deposito del 03/07/2002; Pubblicazione in G. U. 10/07/2002
Massime associate alla pronuncia:  27136  27137


Titolo
Imposte e tasse - Certificazione tributaria - Potere di rilasciare la certificazione attribuito a determinate categorie di professionisti, che abbiano tenuto le scritture contabili dei contribuenti - Prospettato eccesso di delega, nonché ingiustificata limitazione al libero svolgimento di attività lavorativa e contrarietà al principio di buona amministrazione - Non fondatezza della questione.

Testo
La scelta operata dal legislatore delegato - nell'ambito di un insieme organico di misure ispirate alla semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario - di attribuire a professionisti muniti di particolari requisiti attitudinali la facoltà di rilasciare la certificazione tributaria, con la previsione di garanzie e respnsabilità, risulta esercitata nei limiti della delega legislativa e corrisponde ad esigenze di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel testo risultante dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, 3, 4, 35 e 97 della Costituzione.

- V. citata sentenza n. 441/2000, con riguardo al particolare profilo della garanzia del diritto al lavoro.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  09/07/1997  n. 241  art. 36  co. 

decreto legislativo  28/12/1998  n. 490  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte

legge  23/12/1996  n. 662  art. 3    co. 134  primo periodo, lettera d), numero 4