Sentenza 308/2002 (ECLI:IT:COST:2002:308)
Massima numero 27140
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
20/06/2002; Decisione del
20/06/2002
Deposito del 03/07/2002; Pubblicazione in G. U. 10/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
27139
Titolo
Imposte sui redditi - Utili distribuiti da società - Computabilità del credito di imposta in aumento del reddito complessivo netto - Mancata possibilità di compensazione delle perdite pregresse con l’entrata corrispondente al credito predetto - Prospettato eccesso di delega, con disparità di trattamento a danno dei contribuenti del solo anno 1988 aventi crediti da compensare - Non fondatezza della questione.
Imposte sui redditi - Utili distribuiti da società - Computabilità del credito di imposta in aumento del reddito complessivo netto - Mancata possibilità di compensazione delle perdite pregresse con l’entrata corrispondente al credito predetto - Prospettato eccesso di delega, con disparità di trattamento a danno dei contribuenti del solo anno 1988 aventi crediti da compensare - Non fondatezza della questione.
Testo
Il Governo delegato attraverso molteplici provvedimenti succedutisi nel tempo all'emanazione dei testi unici in materia fiscale, ha realizzato, secondo i principî e criteri direttivi ricevuti, un unico quadro normativo delle preesistenti disposizioni, provvedendo al coordinamento, correzione ed integrazione delle disposizioni via via emanate; e in tale contesto la disposizione censurata - che per un solo anno (1988) aveva modificato la regola che consentiva la compensazione fra credito d'imposta derivante da ritenute su utili ricevuti e perdite pregresse di esercizio - rimane nei confini delle possibilità applicative desumibili dalla legge di delega, e sotto altro profilo, risponde ad esigenze di mera opportunità discrezionalmente valutate dal legislatore, in una materia che non implica scelte costituzionalmente vincolate. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 14, comma 4, nella sua formulazione originaria, e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione «nella sua formulazione originaria, rimasta in vigore per il solo 1988», secondo la quale «ai fini della determinazione dell'imposta l'ammontare del credito di imposta è computato in aumento del reddito complessivo netto».
- In tema di leggi delegate v. citate sentenze n. 198/1998, n. 117/1997 e n. 4/1992.
- Con specifico riferimento alla delega per i testi unici in materia fiscale, v. citata sentenza n. 38/1994.
- Sulla discrezionalità del legislatore in materia fiscale, v. citate ordinanza n. 54/1988, sentenze n. 410/1995 e n. 18/1994.
Il Governo delegato attraverso molteplici provvedimenti succedutisi nel tempo all'emanazione dei testi unici in materia fiscale, ha realizzato, secondo i principî e criteri direttivi ricevuti, un unico quadro normativo delle preesistenti disposizioni, provvedendo al coordinamento, correzione ed integrazione delle disposizioni via via emanate; e in tale contesto la disposizione censurata - che per un solo anno (1988) aveva modificato la regola che consentiva la compensazione fra credito d'imposta derivante da ritenute su utili ricevuti e perdite pregresse di esercizio - rimane nei confini delle possibilità applicative desumibili dalla legge di delega, e sotto altro profilo, risponde ad esigenze di mera opportunità discrezionalmente valutate dal legislatore, in una materia che non implica scelte costituzionalmente vincolate. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 14, comma 4, nella sua formulazione originaria, e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione «nella sua formulazione originaria, rimasta in vigore per il solo 1988», secondo la quale «ai fini della determinazione dell'imposta l'ammontare del credito di imposta è computato in aumento del reddito complessivo netto».
- In tema di leggi delegate v. citate sentenze n. 198/1998, n. 117/1997 e n. 4/1992.
- Con specifico riferimento alla delega per i testi unici in materia fiscale, v. citata sentenza n. 38/1994.
- Sulla discrezionalità del legislatore in materia fiscale, v. citate ordinanza n. 54/1988, sentenze n. 410/1995 e n. 18/1994.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
22/12/1986
n. 917
art. 14
co. 4
decreto del Presidente della Repubblica
22/12/1986
n. 917
art. 92
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte