Ordinanza 309/2002 (ECLI:IT:COST:2002:309)
Massima numero 27141
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
20/06/2002; Decisione del
20/06/2002
Deposito del 03/07/2002; Pubblicazione in G. U. 10/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
27142
Titolo
Costituzione di parti in giudizio - Effettuazione oltre il termine prescritto - Inammissibilità.
Costituzione di parti in giudizio - Effettuazione oltre il termine prescritto - Inammissibilità.
Testo
Deve essere dichiarata inammissibile, per tardività, la costituzione delle parti effettuata oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, computato secondo quanto previsto dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
- V., tra le molte, citata ordinanza n. 394/2001.
Deve essere dichiarata inammissibile, per tardività, la costituzione delle parti effettuata oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, computato secondo quanto previsto dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
- V., tra le molte, citata ordinanza n. 394/2001.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 25
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 3