Ordinanza 309/2002 (ECLI:IT:COST:2002:309)
Massima numero 27142
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
20/06/2002; Decisione del
20/06/2002
Deposito del 03/07/2002; Pubblicazione in G. U. 10/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
27141
Titolo
Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Medici dirigenti - Opzione per il rapporto di lavoro esclusivo - Esercizio entro un termine prefissato - Mancata predisposizione di strutture idonee all’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria - Prospettata violazione del principio di buon andamento, del diritto al lavoro e del principio di parità di trattamento - Sopravvenuta modifica normativa - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Medici dirigenti - Opzione per il rapporto di lavoro esclusivo - Esercizio entro un termine prefissato - Mancata predisposizione di strutture idonee all’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria - Prospettata violazione del principio di buon andamento, del diritto al lavoro e del principio di parità di trattamento - Sopravvenuta modifica normativa - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Testo
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 15-quater, commi 2, 3 e 4, 15-quinquies, commi 2 lettera a) e 10, 15-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e 1 del decreto legislativo 2 marzo 2000, n. 49 - concernenti l'obbligo dei dirigenti medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale di esercitare l'opzione tra rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo e la modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 35, 76 e 97 della Costituzione. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, sono state modificate numerose norme del d.lgs. n. 502 del 1992 che hanno inciso sul complessivo quadro normativo di riferimento considerato dai giudici 'a quibus', sicché si impone un nuovo esame della perdurante rilevanza delle questioni stesse.
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 15-quater, commi 2, 3 e 4, 15-quinquies, commi 2 lettera a) e 10, 15-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e 1 del decreto legislativo 2 marzo 2000, n. 49 - concernenti l'obbligo dei dirigenti medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale di esercitare l'opzione tra rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo e la modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 35, 76 e 97 della Costituzione. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, sono state modificate numerose norme del d.lgs. n. 502 del 1992 che hanno inciso sul complessivo quadro normativo di riferimento considerato dai giudici 'a quibus', sicché si impone un nuovo esame della perdurante rilevanza delle questioni stesse.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/12/1992
n. 502
art. 15
co. 2
decreto legislativo
30/12/1992
n. 502
art. 15
co. 3
decreto legislativo
30/12/1992
n. 502
art. 15
co. 4
decreto legislativo
30/12/1992
n. 502
art. 15
co. 2
decreto legislativo
30/12/1992
n. 502
art. 15
co. 10
decreto legislativo
30/12/1992
n. 502
art. 15
co.
decreto legislativo
19/06/1999
n. 229
art.
co.
decreto legislativo
02/03/2000
n. 49
art. 1
co.
legge
23/12/1998
n. 448
art. 72
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte