Ordinanza 310/2002 (ECLI:IT:COST:2002:310)
Massima numero 27143
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
20/06/2002; Decisione del
20/06/2002
Deposito del 03/07/2002; Pubblicazione in G. U. 10/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Contenzioso tributario - Tutela cautelare - Provvisoria sospensione degli effetti della sentenza (ai sensi dell’art. 373 cod. proc. civ.) - Ritenuta esclusione per il giudice di secondo grado - Lamentata differenziata ampiezza dei poteri cautelari attribuiti al giudice tributario, rispetto a quello civile o amministrativo, in contrasto con il principio di ragionevolezza - Adozione di provvedimenti, da parte del rimettente, in applicazione della norma ritenuta inapplicabile - Manifesta inammissibilità della questione.
Contenzioso tributario - Tutela cautelare - Provvisoria sospensione degli effetti della sentenza (ai sensi dell’art. 373 cod. proc. civ.) - Ritenuta esclusione per il giudice di secondo grado - Lamentata differenziata ampiezza dei poteri cautelari attribuiti al giudice tributario, rispetto a quello civile o amministrativo, in contrasto con il principio di ragionevolezza - Adozione di provvedimenti, da parte del rimettente, in applicazione della norma ritenuta inapplicabile - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui dette norme precluderebbero l'applicazione, nel processo tributario, dell'art. 373 del codice di procedura civile. Infatti risulta dall'ordinanza di rimessione che il giudice rimettente aveva adottato provvedimenti in applicazione della norma censurata, e ciò si pone in palese ed insanabile contrasto con la premessa interpretativa della sua inapplicabilità al processo tributario.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui dette norme precluderebbero l'applicazione, nel processo tributario, dell'art. 373 del codice di procedura civile. Infatti risulta dall'ordinanza di rimessione che il giudice rimettente aveva adottato provvedimenti in applicazione della norma censurata, e ciò si pone in palese ed insanabile contrasto con la premessa interpretativa della sua inapplicabilità al processo tributario.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/12/1992
n. 546
art. 49
co.
legge
30/12/1991
n. 413
art. 30
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte