Ordinanza 311/2002 (ECLI:IT:COST:2002:311)
Massima numero 27114
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
20/06/2002; Decisione del
20/06/2002
Deposito del 04/07/2002; Pubblicazione in G. U. 10/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Acquisizione di prove - Valutazione di dichiarazioni, già acquisite al fascicolo per il dibattimento, rese nel corso delle indagini preliminari da chi si è volontariamente sottratto all’esame dell’imputato o del suo difensore - Asserito contrasto con i principî del contraddittorio e di eguaglianza - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Acquisizione di prove - Valutazione di dichiarazioni, già acquisite al fascicolo per il dibattimento, rese nel corso delle indagini preliminari da chi si è volontariamente sottratto all’esame dell’imputato o del suo difensore - Asserito contrasto con i principî del contraddittorio e di eguaglianza - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35) denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 111, comma quarto, della Costituzione, in quanto, nel disciplinare l'applicazione dei principî costituzionali in tema di «giusto processo», ai procedimenti penali in corso, consente la valutazione delle dichiarazioni rese nell'ambito delle indagini preliminari da chi si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, se tali dichiarazioni sono state già acquisite al fascicolo per il dibattimento (sempre che la loro attendibilità sia «confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità»). Come già evidenziato in precedente decisione, infatti, la norma ha pienamente assolto al compito di regolare transitoriamente l'applicazione di detti principî in conformità agli indirizzi contenuti nella legge costituzionale n. 2 del 1999, a proposito della conservazione, sia pure 'medio tempore', del pregresso sistema - nella parte in cui questo fosse incompatibile con i nuovi principî e le nuove regole - e della non totale vanificazione dell'attività probatoria già espletata. La lamentata, possibile diversità di trattamento processuale, costituisce, invece, una disparità di mero fatto, inevitabilmente conseguente a qualsiasi disciplina transitoria.
- Cfr., su identica questione, la richiamata sentenza n. 381/2001.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35) denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 111, comma quarto, della Costituzione, in quanto, nel disciplinare l'applicazione dei principî costituzionali in tema di «giusto processo», ai procedimenti penali in corso, consente la valutazione delle dichiarazioni rese nell'ambito delle indagini preliminari da chi si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, se tali dichiarazioni sono state già acquisite al fascicolo per il dibattimento (sempre che la loro attendibilità sia «confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità»). Come già evidenziato in precedente decisione, infatti, la norma ha pienamente assolto al compito di regolare transitoriamente l'applicazione di detti principî in conformità agli indirizzi contenuti nella legge costituzionale n. 2 del 1999, a proposito della conservazione, sia pure 'medio tempore', del pregresso sistema - nella parte in cui questo fosse incompatibile con i nuovi principî e le nuove regole - e della non totale vanificazione dell'attività probatoria già espletata. La lamentata, possibile diversità di trattamento processuale, costituisce, invece, una disparità di mero fatto, inevitabilmente conseguente a qualsiasi disciplina transitoria.
- Cfr., su identica questione, la richiamata sentenza n. 381/2001.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
07/01/2000
n. 2
art. 1
co. 2
legge
25/02/2000
n. 35
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 111
co. 4
Altri parametri e norme interposte