Ordinanza 312/2002 (ECLI:IT:COST:2002:312)
Massima numero 27115
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
20/06/2002; Decisione del
20/06/2002
Deposito del 04/07/2002; Pubblicazione in G. U. 10/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo civile - Giudizio di appello - Procedimento incidentale sulla sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata - Partecipazione della parte resistente - Onere della preventiva costituzione nel giudizio di merito - Asserita violazione dei principî del contraddittorio e di parità delle parti del processo e tra le parti resistenti - Erroneità del presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.
Processo civile - Giudizio di appello - Procedimento incidentale sulla sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata - Partecipazione della parte resistente - Onere della preventiva costituzione nel giudizio di merito - Asserita violazione dei principî del contraddittorio e di parità delle parti del processo e tra le parti resistenti - Erroneità del presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 351 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, in quanto tale norma, secondo il giudice rimettente, nel procedimento di sospensione dell'esecuzione, condiziona l'esercizio del diritto di difesa della parte resistente all'onere della preventiva costituzione rituale nel giudizio di appello. Le censure sono tutte basate sull'erroneo presupposto che la pronuncia sulla sospensione postuli l'onere della preventiva costituzione delle parti nel giudizio di merito, mentre al procedimento incidentale di inibitoria va tuttora riconosciuto uno spiccato carattere di autonomia rispetto al giudizio sul merito dell'appello, cosicché alla parte resistente è consentito di costituirsi ai soli fini di contraddire all'istanza di sospensione - analogamente a quanto si verifica nei procedimenti incidentali di natura cautelare - e solo in detto procedimento incidentale.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 351 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, in quanto tale norma, secondo il giudice rimettente, nel procedimento di sospensione dell'esecuzione, condiziona l'esercizio del diritto di difesa della parte resistente all'onere della preventiva costituzione rituale nel giudizio di appello. Le censure sono tutte basate sull'erroneo presupposto che la pronuncia sulla sospensione postuli l'onere della preventiva costituzione delle parti nel giudizio di merito, mentre al procedimento incidentale di inibitoria va tuttora riconosciuto uno spiccato carattere di autonomia rispetto al giudizio sul merito dell'appello, cosicché alla parte resistente è consentito di costituirsi ai soli fini di contraddire all'istanza di sospensione - analogamente a quanto si verifica nei procedimenti incidentali di natura cautelare - e solo in detto procedimento incidentale.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 351
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte