Ordinanza 314/2002 (ECLI:IT:COST:2002:314)
Massima numero 27117
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
20/06/2002; Decisione del
20/06/2002
Deposito del 04/07/2002; Pubblicazione in G. U. 10/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Adozione e affidamento - Adozione di minore - Procedura di adottabilità - Apertura d’ufficio attribuita alla esclusiva iniziativa del pubblico ministero e non al tribunale per i minorenni - Pretesa violazione di diritti inviolabili del minore, del principio di eguaglianza e di tutela della gioventù e del diritto alla salute - Applicabilità in via transitoria delle previgenti disposizioni processuali, che consentono accertamenti anche d’ufficio al giudice - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Adozione e affidamento - Adozione di minore - Procedura di adottabilità - Apertura d’ufficio attribuita alla esclusiva iniziativa del pubblico ministero e non al tribunale per i minorenni - Pretesa violazione di diritti inviolabili del minore, del principio di eguaglianza e di tutela della gioventù e del diritto alla salute - Applicabilità in via transitoria delle previgenti disposizioni processuali, che consentono accertamenti anche d’ufficio al giudice - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, n. 2, della legge 28 marzo 2001, n. 149 - 'recte': art. 9, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo introdotto dall'art. 9 della legge 28 marzo 2001, n. 149 - censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31, secondo comma, e 32 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il potere del Tribunale per i minorenni di disporre d'ufficio l'apertura della procedura di adottabilità nei confronti di un minore. La norma non può infatti essere applicata nel giudizio 'a quo' essendo stabilita, dal decreto legge n. 150 del 2001 (convertito con modificazioni nella legge n. 240 del 2001), la vigenza in via transitoria delle disposizioni processuali, di cui alla precedente legge n. 184 del 1983, fino al 30 giugno 2002.
Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, n. 2, della legge 28 marzo 2001, n. 149 - 'recte': art. 9, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo introdotto dall'art. 9 della legge 28 marzo 2001, n. 149 - censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31, secondo comma, e 32 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il potere del Tribunale per i minorenni di disporre d'ufficio l'apertura della procedura di adottabilità nei confronti di un minore. La norma non può infatti essere applicata nel giudizio 'a quo' essendo stabilita, dal decreto legge n. 150 del 2001 (convertito con modificazioni nella legge n. 240 del 2001), la vigenza in via transitoria delle disposizioni processuali, di cui alla precedente legge n. 184 del 1983, fino al 30 giugno 2002.
Atti oggetto del giudizio
legge
04/05/1983
n. 184
art. 9
co. 2
legge
28/03/2001
n. 149
art. 9
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 30
Costituzione
art. 31
co. 2
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte