Ordinanza 315/2002 (ECLI:IT:COST:2002:315)
Massima numero 27144
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
20/06/2002; Decisione del
20/06/2002
Deposito del 04/07/2002; Pubblicazione in G. U. 10/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Rogatorie all’estero - Acquisizione o trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria - Divieto di utilizzabilità di documenti prodotti dal pubblico ministero, privi della prescritta certificazione di autenticità ed estensione delle nuove norme ai processi in corso - Prospettato contrasto con il canone della ragionevolezza, con la consuetudine internazionale in materia, con il principio del contraddittorio e con quello della durata ragionevole del processo - Questione di mera interpretazione, risolvibile dal giudice di merito - Manifesta inammissibilità.
Processo penale - Rogatorie all’estero - Acquisizione o trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria - Divieto di utilizzabilità di documenti prodotti dal pubblico ministero, privi della prescritta certificazione di autenticità ed estensione delle nuove norme ai processi in corso - Prospettato contrasto con il canone della ragionevolezza, con la consuetudine internazionale in materia, con il principio del contraddittorio e con quello della durata ragionevole del processo - Questione di mera interpretazione, risolvibile dal giudice di merito - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 727, comma 5-bis, e 729 ['recte': art. 729, commi 1 e 1-bis] cod. proc. pen., come modificati dagli articoli 12 e 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367 e dell'art. 18 della stessa legge n. 367 del 2001, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10 e 111 della Costituzione, nella parte in cui stabiliscono l'inutilizzabilità degli atti acquisiti o trasmessi in violazione delle norme convenzionali in materia di assistenza giudiziaria, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria e, in deroga al principio del 'tempus regit actum', dispongono l'applicabilità delle nuove norme ai processi in corso. Infatti il rimettente prospetta una questione di mera interpretazione, senza avere neanche preventivamente verificato se potesso adottarsi differenti interpretazioni delle norme censurate, già emerse nella giurisprudenza di merito.
- Principio consolidato nella giurisprudenza della Corte; v., 'ex plurimis', citata ordinanza n. 322/2001.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 727, comma 5-bis, e 729 ['recte': art. 729, commi 1 e 1-bis] cod. proc. pen., come modificati dagli articoli 12 e 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367 e dell'art. 18 della stessa legge n. 367 del 2001, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10 e 111 della Costituzione, nella parte in cui stabiliscono l'inutilizzabilità degli atti acquisiti o trasmessi in violazione delle norme convenzionali in materia di assistenza giudiziaria, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria e, in deroga al principio del 'tempus regit actum', dispongono l'applicabilità delle nuove norme ai processi in corso. Infatti il rimettente prospetta una questione di mera interpretazione, senza avere neanche preventivamente verificato se potesso adottarsi differenti interpretazioni delle norme censurate, già emerse nella giurisprudenza di merito.
- Principio consolidato nella giurisprudenza della Corte; v., 'ex plurimis', citata ordinanza n. 322/2001.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 727
co. 5
codice di procedura penale
n.
art. 729
co. 1
codice di procedura penale
n.
art. 729
co. 1
legge
05/10/2001
n. 367
art. 12
co.
legge
05/10/2001
n. 367
art. 13
co.
legge
05/10/2001
n. 367
art. 18
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte