Sentenza 149/2022 (ECLI:IT:COST:2022:149)
Massima numero 44927
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  10/05/2022;  Decisione del  10/05/2022
Deposito del 16/06/2022; Pubblicazione in G. U. 22/06/2022
Massime associate alla pronuncia:  44925  44926


Titolo
Processo penale - Ne bis in idem - Diritto fondamentale della persona - Finalità e contenuto della garanzia, anche convenzionale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., laddove non prevede il proscioglimento o il non luogo a procedere per l'imputato già condannato, in relazione agli stessi fatti riguardanti le violazioni del diritto d'autore, a sanzione amministrativa di natura punitiva; invito al legislatore per un'auspicabile rimeditazione complessiva dei vigenti sistemi di doppio binario sanzionatorio). (Classif. 199016).

Testo

Il diritto al ne bis in idem trova riconoscimento, a livello interno, negli artt. 24 e 111 Cost. e, a livello internazionale, negli artt. 4, par. 1, Prot. n. 7 CEDU e 50 CDFUE. (Precedente: S. 200/16 - mass. 39029).

La garanzia convenzionale del ne bis in idem mira a tutelare l'imputato non solo contro la prospettiva dell'inflizione di una seconda pena, ma ancor prima contro la prospettiva di subire un secondo processo per il medesimo fatto, a prescindere dall'esito del primo. La ratio primaria della garanzia - declinata quale diritto fondamentale della persona - è dunque quella di evitare l'ulteriore sofferenza, e i costi economici, determinati da un nuovo processo in relazione a fatti per i quali quella persona sia già stata giudicata. Il ne bis in idem non si oppone, invece, alla possibilità che l'imputato sia sottoposto, in esito a un medesimo procedimento, a due o più sanzioni distinte per il medesimo fatto (pene detentive, pecuniarie e interdittive), ferma la diversa garanzia rappresentata dalla proporzionalità della pena, fondata sugli artt. 3 e 27 Cost. e sull'art. 49, par. 3, CDFUE.

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 Prot. 7 CEDU - l'art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall'art. 171-ter della legge n. 633 del 1941, che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l'illecito amministrativo di cui all'art. 174-bis della medesima legge. Il sistema di doppio binario sanzionatorio previsto in materia di protezione del diritto d'autore dagli artt. 171-ter e 174-bis - che puniscono con la reclusione congiunta alla multa e con una sanzione amministrativa pecuniaria, di natura sostanzialmente penale, le medesime condotte illecite - viola il diritto al ne bis in idem, secondo i criteri enucleati dalla Corte EDU, in quanto tra il procedimento penale e quello amministrativo non è ravvisabile una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta, in modo che essi possano ritenersi preordinati ad una risposta coerente e unitaria alla tipologia di illeciti in esame. I due procedimenti perseguono infatti una funzione dissuasiva sovrapponibile e, benché originino dalla medesima condotta, non sono in alcun modo coordinati sotto il profilo probatorio e temporale; né è consentito al giudice penale - ovvero all'autorità amministrativa ove sia già intervenuto il giudicato penale - di tenere conto della sanzione già irrogata, in modo da evitare un trattamento sanzionatorio sproporzionato. La declaratoria di illegittimità costituzionale - limitata, secondo il petitum del rimettente, all'eventualità in cui il processo penale segua quello amministrativo - non è tuttavia idonea ad evitare tutte le possibili violazioni del diritto al ne bis in idem create dalla legge n. 633 del 1941, in particolare nell'ipotesi inversa a quella considerata (in cui il procedimento amministrativo segua il processo penale), né a conferire razionalità complessiva al sistema. Spetta pertanto al legislatore rimodulare la disciplina in esame in modo da assicurare un adeguato coordinamento tra le previsioni procedimentali e sanzionatorie, nel quadro di un'auspicabile rimeditazione complessiva dei vigenti sistemi di doppio binario sanzionatorio alla luce dei principi enunciati dalla Corte EDU, dalla Corte di giustizia UE e dalla Corte costituzionale. (Precedenti: S. 145/20 - mass. 43533; S. 222/19 - mass. 40891; S. 43/18 - mass. 39971).



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 649  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 4