Ordinanza 319/2002 (ECLI:IT:COST:2002:319)
Massima numero 27148
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  01/07/2002;  Decisione del  01/07/2002
Deposito del 05/07/2002; Pubblicazione in G. U. 10/07/2002
Massime associate alla pronuncia:  27149


Titolo
Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzione accessoria del fermo del veicolo - Lamentata violazione del principio di eguaglianza - Difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza e alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, concernente le sanzioni amministrative previste per la guida con patente di validità scaduta, adducendo quale 'tertium comparationis' la fattispecie (mancanza della patente) disciplinata dall'art. 116, comma 13, dello stesso decreto legislativo. Infatti il rimettente ha omesso qualsiasi descrizione della fattispecie concreta sottoposta al suo esame e si è limitato a richiamare un altro giudizio sulla medesima fattispecie, senza motivare né sulla rilevanza né sulla non manifesta infondatezza della questione.

Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 126  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte