Ordinanza 319/2002 (ECLI:IT:COST:2002:319)
Massima numero 27149
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
01/07/2002; Decisione del
01/07/2002
Deposito del 05/07/2002; Pubblicazione in G. U. 10/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
27148
Titolo
Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzione accessoria del fermo del veicolo - Durata in misura fissa, senza possibilità di graduare la sanzione secondo la gravità del fatto, ed effetti pregiudizievoli per il proprietario del veicolo anche quando sia persona diversa dal conducente trasgressore - Lamentata contrarietà ai principî di ragionevolezza ed eguaglianza e di proporzionalità delle sanzioni, al confronto con la sanzione pecuniaria principale e rispetto ad altre sanzioni per condotte analoghe (guida senza patente) - Questioni già esaminate - Manifesta infondatezza.
Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzione accessoria del fermo del veicolo - Durata in misura fissa, senza possibilità di graduare la sanzione secondo la gravità del fatto, ed effetti pregiudizievoli per il proprietario del veicolo anche quando sia persona diversa dal conducente trasgressore - Lamentata contrarietà ai principî di ragionevolezza ed eguaglianza e di proporzionalità delle sanzioni, al confronto con la sanzione pecuniaria principale e rispetto ad altre sanzioni per condotte analoghe (guida senza patente) - Questioni già esaminate - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, e dell'art. 136, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 27, primo comma, Cost., nella parte in cui prevedono la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per guida con patente di validità scaduta, nella duplice ipotesi che il veicolo sia di proprietà dello stesso trasgressore ovvero di persona diversa. Infatti: a) l'art. 27 della Costituzione si riferisce alle pene e non alle sanzioni amministrative; b) non contrasta con l'art. 25 il principio secondo cui il proprietario del veicolo è responsabile per le violazioni commesse da chi si trovi alla guida, a meno che non risulti evidente che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà; c) la sanzione del fermo amministrativo del veicolo non risulta essere né sproporzionata né irragionevole, essendo coerente con la finalità, perseguita in generale dal sistema sanzionatorio del codice dela strada, di dare una risposta effettiva e immediata alle condotte potenzialmente pericolose.
- Questioni già esaminate. Con riferimento al parametro 27, v. citate ordinanze n. 33/2001, n. 278/2001 e n. 282/2001. Con riguardo ai parametri 3 e 25 v. citata ordinanza n. 33/2001. Sul 'tertium comparationis' di cui all'art. 116, comma 13, del codice della strada, v. citata ordinanza n. 278/2001.
- Sulla discrezionalità del legislatore in tema di determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni, penali e amministrative, v. citate sentenze n. 217/1996 e n. 313/1995, e ordinanza n. 190/1997.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, e dell'art. 136, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 27, primo comma, Cost., nella parte in cui prevedono la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per guida con patente di validità scaduta, nella duplice ipotesi che il veicolo sia di proprietà dello stesso trasgressore ovvero di persona diversa. Infatti: a) l'art. 27 della Costituzione si riferisce alle pene e non alle sanzioni amministrative; b) non contrasta con l'art. 25 il principio secondo cui il proprietario del veicolo è responsabile per le violazioni commesse da chi si trovi alla guida, a meno che non risulti evidente che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà; c) la sanzione del fermo amministrativo del veicolo non risulta essere né sproporzionata né irragionevole, essendo coerente con la finalità, perseguita in generale dal sistema sanzionatorio del codice dela strada, di dare una risposta effettiva e immediata alle condotte potenzialmente pericolose.
- Questioni già esaminate. Con riferimento al parametro 27, v. citate ordinanze n. 33/2001, n. 278/2001 e n. 282/2001. Con riguardo ai parametri 3 e 25 v. citata ordinanza n. 33/2001. Sul 'tertium comparationis' di cui all'art. 116, comma 13, del codice della strada, v. citata ordinanza n. 278/2001.
- Sulla discrezionalità del legislatore in tema di determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni, penali e amministrative, v. citate sentenze n. 217/1996 e n. 313/1995, e ordinanza n. 190/1997.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 126
co. 7
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 136
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
co. 1
Costituzione
art. 27
co. 1
Altri parametri e norme interposte