Ordinanza 320/2002 (ECLI:IT:COST:2002:320)
Massima numero 27150
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
01/07/2002; Decisione del
01/07/2002
Deposito del 05/07/2002; Pubblicazione in G. U. 10/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Arbitrato - Clausola compromissoria - Tutela cautelare - Competenza del giudice ordinario sul ricorso cautelare nel solo caso di arbitrato rituale, e non anche in caso di arbitrato irrituale - Lamentata violazione del principio di eguaglianza e del diritto alla piena tutela giurisdizionale anche nella fase cautelare - Questione di mera interpretazione del sistema normativo e della volontà contrattuale delle parti, spettante al giudice comune - Manifesta inammissibilità.
Arbitrato - Clausola compromissoria - Tutela cautelare - Competenza del giudice ordinario sul ricorso cautelare nel solo caso di arbitrato rituale, e non anche in caso di arbitrato irrituale - Lamentata violazione del principio di eguaglianza e del diritto alla piena tutela giurisdizionale anche nella fase cautelare - Questione di mera interpretazione del sistema normativo e della volontà contrattuale delle parti, spettante al giudice comune - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibiltà della questione di legittimità costituzionale degli articoli del codice di procedura civile, 669-quinquies, nella parte in cui non prevede la competenza del giudice ordinario che sarebbe competente ad emettere il provvedimento cautelare anche nel caso in cui la controversia sia oggetto di clausola compromissoria di arbitrato irrituale, e 669-octies, quinto comma, nella parte in cui non stabilisce i termini entro cui la parte deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di iniziare il procedimento di arbitrato irrituale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Infatti la questione, come prospettata, non coinvolge problemi di legittimità costituzionale, ma problemi di interpretazione del sistema normativo e della volontà contrattuale delle parti, la cui soluzione spetta alla giurisprudenza comune, alla luce dei principî di inviolabilità del diritto costituzionale alla tutela giudiziaria e di disponibilità, entro i limiti delle norme imperative, dei diritti spettanti alle parti in relazione a vicende in cui si estrinseca la loro autonomia contrattuale.
Manifesta inammissibiltà della questione di legittimità costituzionale degli articoli del codice di procedura civile, 669-quinquies, nella parte in cui non prevede la competenza del giudice ordinario che sarebbe competente ad emettere il provvedimento cautelare anche nel caso in cui la controversia sia oggetto di clausola compromissoria di arbitrato irrituale, e 669-octies, quinto comma, nella parte in cui non stabilisce i termini entro cui la parte deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di iniziare il procedimento di arbitrato irrituale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Infatti la questione, come prospettata, non coinvolge problemi di legittimità costituzionale, ma problemi di interpretazione del sistema normativo e della volontà contrattuale delle parti, la cui soluzione spetta alla giurisprudenza comune, alla luce dei principî di inviolabilità del diritto costituzionale alla tutela giudiziaria e di disponibilità, entro i limiti delle norme imperative, dei diritti spettanti alle parti in relazione a vicende in cui si estrinseca la loro autonomia contrattuale.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 669
co.
codice di procedura civile
n.
art. 669
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte