Ordinanza 321/2002 (ECLI:IT:COST:2002:321)
Massima numero 27151
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
01/07/2002; Decisione del
01/07/2002
Deposito del 05/07/2002; Pubblicazione in G. U. 10/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Fallimento - Estensione del fallimento al socio occulto illimitatamente responsabile - Omessa previsione di un limite temporale, decorrente dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento principale - Prospettata violazione del principio di eguaglianza, per disparità di trattamento del socio occulto rispetto all’imprenditore individuale e al socio palese cessato dalla società - Erroneità del presupposto assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.
Fallimento - Estensione del fallimento al socio occulto illimitatamente responsabile - Omessa previsione di un limite temporale, decorrente dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento principale - Prospettata violazione del principio di eguaglianza, per disparità di trattamento del socio occulto rispetto all’imprenditore individuale e al socio palese cessato dalla società - Erroneità del presupposto assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede un limite temporale, decorrente dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento principale, per la dichiarazione di fallimento c.d. in estensione del socio occulto illimitatamente responsabile. Infatti, per un verso, è palesemente erroneo - perché contrario a tutto il sistema normativo in tema di responsabilità personale del socio per le obbligazioni della società di persone - il prospettato raffronto tra la situazione del socio receduto da una società regolarmente costituita e registrata e quella del socio occulto di una società irregolare; e, sotto il profilo della ragionevolezza, proprio la necessità di dare certezza alle situazioni giuridiche costituisce il fondamento della disciplina censurata.
- V. anche le citate sentenze n. 66/1999 e n. 319/2000, relative a ipotesi - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente - di società regolarmente costituite e pubblicizzate.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede un limite temporale, decorrente dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento principale, per la dichiarazione di fallimento c.d. in estensione del socio occulto illimitatamente responsabile. Infatti, per un verso, è palesemente erroneo - perché contrario a tutto il sistema normativo in tema di responsabilità personale del socio per le obbligazioni della società di persone - il prospettato raffronto tra la situazione del socio receduto da una società regolarmente costituita e registrata e quella del socio occulto di una società irregolare; e, sotto il profilo della ragionevolezza, proprio la necessità di dare certezza alle situazioni giuridiche costituisce il fondamento della disciplina censurata.
- V. anche le citate sentenze n. 66/1999 e n. 319/2000, relative a ipotesi - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente - di società regolarmente costituite e pubblicizzate.
Atti oggetto del giudizio
regio decreto
16/03/1942
n. 267
art. 147
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte