Ordinanza 322/2002 (ECLI:IT:COST:2002:322)
Massima numero 27159
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
01/07/2002; Decisione del
01/07/2002
Deposito del 05/07/2002; Pubblicazione in G. U. 10/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Consorzi - Contributi dovuti ai consorzi di bonifica - Controversie - Devoluzione alla cognizione del giudice ordinario, anziché a quella del giudice tributario - Assunto contrasto con i criteri della legge delega e lamentata disparità di trattamento di prestazioni ontologicamente identiche (quali i tributi locali e i contributi di bonifica), con pregiudizio della tutela giurisdizionale - Questione prospettata dopo la presentazione del ricorso per regolamento di giurisdizione - Difetto di legittimazione del rimettente - Manifesta inammissibilità.
Consorzi - Contributi dovuti ai consorzi di bonifica - Controversie - Devoluzione alla cognizione del giudice ordinario, anziché a quella del giudice tributario - Assunto contrasto con i criteri della legge delega e lamentata disparità di trattamento di prestazioni ontologicamente identiche (quali i tributi locali e i contributi di bonifica), con pregiudizio della tutela giurisdizionale - Questione prospettata dopo la presentazione del ricorso per regolamento di giurisdizione - Difetto di legittimazione del rimettente - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'art. 30, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 77, 111 e 113 della Costituzione, nella parte in cui, disattendendo i criteri direttivi di cui alla legge delega n. 413 del 1991, e diversamente da quanto previsto per i tributi locali, le imposte comunali sull'incremento di valore degli immobili e le controversie catastali e concernenti l'imposta catastale, non attribuiscono alla giurisdizione del giudice tributario la cognizione delle controversie relative ai contributi di bonifica di cui al r.d. n. 1775 del 1933. Infatti il giudice 'a quo' non era legittimato a sollevare la questione di legittimità costituzionale dopo la presentazione del ricorso per regolamento di giurisdizione, "segnatamente quando le norme sospette di incostituzionalità rilevino per la risoluzione della questione di giurisdizione".
- Giurisprudenza costante; v. citate ordinanze n. 248/2000, n. 239/1989, sentenze n. 173/1981 e n. 43/1980.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'art. 30, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 77, 111 e 113 della Costituzione, nella parte in cui, disattendendo i criteri direttivi di cui alla legge delega n. 413 del 1991, e diversamente da quanto previsto per i tributi locali, le imposte comunali sull'incremento di valore degli immobili e le controversie catastali e concernenti l'imposta catastale, non attribuiscono alla giurisdizione del giudice tributario la cognizione delle controversie relative ai contributi di bonifica di cui al r.d. n. 1775 del 1933. Infatti il giudice 'a quo' non era legittimato a sollevare la questione di legittimità costituzionale dopo la presentazione del ricorso per regolamento di giurisdizione, "segnatamente quando le norme sospette di incostituzionalità rilevino per la risoluzione della questione di giurisdizione".
- Giurisprudenza costante; v. citate ordinanze n. 248/2000, n. 239/1989, sentenze n. 173/1981 e n. 43/1980.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/12/1992
n. 546
art. 2
co.
legge
30/12/1991
n. 413
art. 30
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte