Ordinanza 323/2002 (ECLI:IT:COST:2002:323)
Massima numero 27160
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
01/07/2002; Decisione del
01/07/2002
Deposito del 05/07/2002; Pubblicazione in G. U. 10/07/2002
Titolo
Circolazione stradale - Violazione del codice della strada - Inversione di marcia in àmbito autostradale - Sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, anche se questo sia di proprietà di terzi incolpevoli - Asserito eccesso di delega, con violazione del canone della ragionevolezza - Manifesta infondatezza della questione.
Circolazione stradale - Violazione del codice della strada - Inversione di marcia in àmbito autostradale - Sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, anche se questo sia di proprietà di terzi incolpevoli - Asserito eccesso di delega, con violazione del canone della ragionevolezza - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 176, commi 19 e 22, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 41, 42 e 76 della Costituzione nella parte in cui prevede il fermo amministrativo del veicolo con il quale è stata commessa la violazione delle norme relative alla circolazione stradale, anche quando questo sia di proprietà di terzi incolpevoli. Infatti il legislatore delegato, nell'introdurre il fermo amministrativo del veicolo anche quando sia di proprietà di terzi, ha provveduto senza discostarsi dal sistema generale delle sanzioni accessorie del codice della strada e dei principi direttivi fissati dalla legge di delega n. 205/1999, assicurando, altresì, una sufficiente garanzia per la tutela dei diritti del terzo, grazie alla previsione (contenuta nell'art. 214, comma 1-bis, dello stesso codice della strada) secondo cui l'applicabilità della sanzione è esclusa se la circolazione è avvenuta contro la volontà del proprietario dei veicolo o di chi ne abbia la legittima disponibilità.
- V. citata ordinanza n. 33/2001.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 176, commi 19 e 22, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 41, 42 e 76 della Costituzione nella parte in cui prevede il fermo amministrativo del veicolo con il quale è stata commessa la violazione delle norme relative alla circolazione stradale, anche quando questo sia di proprietà di terzi incolpevoli. Infatti il legislatore delegato, nell'introdurre il fermo amministrativo del veicolo anche quando sia di proprietà di terzi, ha provveduto senza discostarsi dal sistema generale delle sanzioni accessorie del codice della strada e dei principi direttivi fissati dalla legge di delega n. 205/1999, assicurando, altresì, una sufficiente garanzia per la tutela dei diritti del terzo, grazie alla previsione (contenuta nell'art. 214, comma 1-bis, dello stesso codice della strada) secondo cui l'applicabilità della sanzione è esclusa se la circolazione è avvenuta contro la volontà del proprietario dei veicolo o di chi ne abbia la legittima disponibilità.
- V. citata ordinanza n. 33/2001.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 176
co. 19
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 176
co. 22
decreto legislativo
30/12/1999
n. 507
art. 20
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte