Ordinanza 323/2002 (ECLI:IT:COST:2002:323)
Massima numero 27161
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
01/07/2002; Decisione del
01/07/2002
Deposito del 05/07/2002; Pubblicazione in G. U. 10/07/2002
Titolo
Circolazione stradale - Violazione del codice della strada - Sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo - Mancata previsione che il mezzo appartenga all’autore della violazione - Lamentata indebita limitazione della libertà del proprietario e delle sue esigenze lavorative - Manifesta infondatezza della questione.
Circolazione stradale - Violazione del codice della strada - Sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo - Mancata previsione che il mezzo appartenga all’autore della violazione - Lamentata indebita limitazione della libertà del proprietario e delle sue esigenze lavorative - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, nella parte in cui prevede che la sanzione accessoria del fermo amministrativo opera anche nell'ipotesi in cui il veicolo sia di proprietà di un terzo non trasgressore. Infatti il legislatore, nell'introdurre il fermo amministrativo del veicolo anche quando sia di proprietà di terzi, ha sufficientemente garantito la tutela dei diritti del terzo, prevedendo (all'art. 214, comma 1-bis, dello stesso codice della strada) che l'applicabilità della sanzione è esclusa se la circolazione è avvenuta contro la volontà del proprietario del veicolo o di chi ne abbia la legittima disponibilità.
- V. citata ordinanza n. 33/2001.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, nella parte in cui prevede che la sanzione accessoria del fermo amministrativo opera anche nell'ipotesi in cui il veicolo sia di proprietà di un terzo non trasgressore. Infatti il legislatore, nell'introdurre il fermo amministrativo del veicolo anche quando sia di proprietà di terzi, ha sufficientemente garantito la tutela dei diritti del terzo, prevedendo (all'art. 214, comma 1-bis, dello stesso codice della strada) che l'applicabilità della sanzione è esclusa se la circolazione è avvenuta contro la volontà del proprietario del veicolo o di chi ne abbia la legittima disponibilità.
- V. citata ordinanza n. 33/2001.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 214
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
Altri parametri e norme interposte