Ordinanza 323/2002 (ECLI:IT:COST:2002:323)
Massima numero 27162
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
01/07/2002; Decisione del
01/07/2002
Deposito del 05/07/2002; Pubblicazione in G. U. 10/07/2002
Titolo
Circolazione stradale - Guida senza patente - Sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo - Lamentata illogicità, in raffronto a meno afflittivi trattamenti (in particolare, a quello previsto dall’art. 128 del codice della strada) - Manifesta infondatezza della questione.
Circolazione stradale - Guida senza patente - Sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo - Lamentata illogicità, in raffronto a meno afflittivi trattamenti (in particolare, a quello previsto dall’art. 128 del codice della strada) - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza dela questione di legittimità costituzionale dell'art. 216, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto la sanzione accessoria del fermo amministrativo previsto dalla norma censurata per il caso di guida senza patente, sarebbe illogicamente più afflittiva del trattamento sanzionatorio previsto per chi guidi senza essersi sottoposto agli esami di idoneità o sia stato dichiarato temporaneamente inidoneo. Infatti l'individuazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni, siano esse penali o amministrative, rientra nella più ampia discrezionalità legislativa, non spettando alla Corte rimodulare le scelte punitive del legislatore né stabilire la misura delle sanzioni.
- Giurisprudenza costante; v. citate sentenze n. 217/1996, n. 313/1995, ordinanze n. 190/1997 e n. 33/2001.
Manifesta infondatezza dela questione di legittimità costituzionale dell'art. 216, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto la sanzione accessoria del fermo amministrativo previsto dalla norma censurata per il caso di guida senza patente, sarebbe illogicamente più afflittiva del trattamento sanzionatorio previsto per chi guidi senza essersi sottoposto agli esami di idoneità o sia stato dichiarato temporaneamente inidoneo. Infatti l'individuazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni, siano esse penali o amministrative, rientra nella più ampia discrezionalità legislativa, non spettando alla Corte rimodulare le scelte punitive del legislatore né stabilire la misura delle sanzioni.
- Giurisprudenza costante; v. citate sentenze n. 217/1996, n. 313/1995, ordinanze n. 190/1997 e n. 33/2001.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 216
co. 6
decreto legislativo
30/12/1999
n. 507
art. 19
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte