Ordinanza 323/2002 (ECLI:IT:COST:2002:323)
Massima numero 27162
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  01/07/2002;  Decisione del  01/07/2002
Deposito del 05/07/2002; Pubblicazione in G. U. 10/07/2002
Massime associate alla pronuncia:  27160  27161  27163


Titolo
Circolazione stradale - Guida senza patente - Sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo - Lamentata illogicità, in raffronto a meno afflittivi trattamenti (in particolare, a quello previsto dall’art. 128 del codice della strada) - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza dela questione di legittimità costituzionale dell'art. 216, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto la sanzione accessoria del fermo amministrativo previsto dalla norma censurata per il caso di guida senza patente, sarebbe illogicamente più afflittiva del trattamento sanzionatorio previsto per chi guidi senza essersi sottoposto agli esami di idoneità o sia stato dichiarato temporaneamente inidoneo. Infatti l'individuazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni, siano esse penali o amministrative, rientra nella più ampia discrezionalità legislativa, non spettando alla Corte rimodulare le scelte punitive del legislatore né stabilire la misura delle sanzioni.

- Giurisprudenza costante; v. citate sentenze n. 217/1996, n. 313/1995, ordinanze n. 190/1997 e n. 33/2001.

Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 216  co. 6

decreto legislativo  30/12/1999  n. 507  art. 19  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte