Ordinanza 323/2002 (ECLI:IT:COST:2002:323)
Massima numero 27163
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  01/07/2002;  Decisione del  01/07/2002
Deposito del 05/07/2002; Pubblicazione in G. U. 10/07/2002
Massime associate alla pronuncia:  27160  27161  27162


Titolo
Circolazione stradale - Guida senza patente - Fermo amministrativo del veicolo - Opposizione (ai sensi dell’art. 205 del codice della strada) - Restituzione del mezzo dopo il provvedimento giudiziario di rigetto del ricorso - Lamentata violazione del diritto all’azione in giudizio per la tutela dei propri diritti - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi in cui sia stata presentata opposizione ai sensi dell'art. 205 del medesimo codice della strada, che la restituzione del veicolo sottoposto a fermo amministrativo non possa avvenire se non dopo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che rigetta il ricorso. Infatti la regola per cui l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento è derogabile dal giudice che, concorrendo gravi motivi, può disporre diversamente con ordinanza inoppugnabile, come previsto dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 214  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte