Ordinanza 324/2002 (ECLI:IT:COST:2002:324)
Massima numero 27118
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  01/07/2002;  Decisione del  01/07/2002
Deposito del 05/07/2002; Pubblicazione in G. U. 10/07/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Persona offesa dal reato - Procedimenti riguardanti i magistrati - Competenza per territorio - Disciplina - Applicabilità nell’ipotesi in cui la persona offesa sia una istituzione giudiziaria e non il singolo magistrato - Prospettata disparità di trattamento, con lesione del principio del giudice imparziale predeterminato per legge - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del codice di procedura penale, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la disciplina dettata in materia di competenza territoriale, per i procedimenti in cui sia persona offesa un magistrato, si applichi anche ai procedimenti nei quali detta qualità sia attribuita «ad una istituzione giudiziaria nel suo complesso» e non al singolo magistrato.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 11  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte