Ordinanza 325/2002 (ECLI:IT:COST:2002:325)
Massima numero 27119
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  01/07/2002;  Decisione del  01/07/2002
Deposito del 05/07/2002; Pubblicazione in G. U. 10/07/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Acquisizione di prove - Divieto di testimonianza indiretta per ufficiali e agenti di polizia giudiziaria - Asserita, ingiustificata, discriminazione rispetto ai testimoni «comuni» e agli investigatori privati - Questione già esaminata - Mancata prospettazione di profili diversi o ulteriori - Manifesta infondatezza.

Testo
Manifesta infondatezza, trattandosi di questione già dichiarata non fondata e manifestamente infondata, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui vieta agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni, con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), dello stesso codice.

- V. la sentenza n. 32/2002, cui hanno fatto seguito le ordinanze nn. 292 e 293/2002, richiamate con riferimento a questioni analoghe nonché la sentenza n. 24/1992 e l'ordinanza n. 36/2002, citate sempre in tema di testimonianza indiretta di appartenenti alla polizia giudiziaria.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 195  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 111  co. 4

Altri parametri e norme interposte