Ordinanza 325/2002 (ECLI:IT:COST:2002:325)
Massima numero 27119
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
01/07/2002; Decisione del
01/07/2002
Deposito del 05/07/2002; Pubblicazione in G. U. 10/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Acquisizione di prove - Divieto di testimonianza indiretta per ufficiali e agenti di polizia giudiziaria - Asserita, ingiustificata, discriminazione rispetto ai testimoni «comuni» e agli investigatori privati - Questione già esaminata - Mancata prospettazione di profili diversi o ulteriori - Manifesta infondatezza.
Processo penale - Acquisizione di prove - Divieto di testimonianza indiretta per ufficiali e agenti di polizia giudiziaria - Asserita, ingiustificata, discriminazione rispetto ai testimoni «comuni» e agli investigatori privati - Questione già esaminata - Mancata prospettazione di profili diversi o ulteriori - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza, trattandosi di questione già dichiarata non fondata e manifestamente infondata, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui vieta agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni, con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), dello stesso codice.
- V. la sentenza n. 32/2002, cui hanno fatto seguito le ordinanze nn. 292 e 293/2002, richiamate con riferimento a questioni analoghe nonché la sentenza n. 24/1992 e l'ordinanza n. 36/2002, citate sempre in tema di testimonianza indiretta di appartenenti alla polizia giudiziaria.
Manifesta infondatezza, trattandosi di questione già dichiarata non fondata e manifestamente infondata, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui vieta agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni, con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), dello stesso codice.
- V. la sentenza n. 32/2002, cui hanno fatto seguito le ordinanze nn. 292 e 293/2002, richiamate con riferimento a questioni analoghe nonché la sentenza n. 24/1992 e l'ordinanza n. 36/2002, citate sempre in tema di testimonianza indiretta di appartenenti alla polizia giudiziaria.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 195
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 111
co. 4
Altri parametri e norme interposte