Ordinanza 326/2002 (ECLI:IT:COST:2002:326)
Massima numero 27120
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
01/07/2002; Decisione del
01/07/2002
Deposito del 05/07/2002; Pubblicazione in G. U. 10/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Acquisizione di prove - Divieto di testimonianza indiretta per ufficiali e agenti di polizia giudiziaria - Ritenuta operatività soltanto nel caso di attività di indagine delegata dal pubblico ministero e non se l’attività sia assunta di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria - Prospettata lesione del diritto di difesa e del principio di parità delle parti del processo - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Processo penale - Acquisizione di prove - Divieto di testimonianza indiretta per ufficiali e agenti di polizia giudiziaria - Ritenuta operatività soltanto nel caso di attività di indagine delegata dal pubblico ministero e non se l’attività sia assunta di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria - Prospettata lesione del diritto di difesa e del principio di parità delle parti del processo - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza nel giudizio 'a quo', della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, denunziato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui vieta agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettera a), dello stesso codice.
- V., per questione identica, la citata sentenza n. 32/2002.
Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza nel giudizio 'a quo', della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, denunziato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui vieta agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettera a), dello stesso codice.
- V., per questione identica, la citata sentenza n. 32/2002.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 195
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte