Sentenza 327/2002 (ECLI:IT:COST:2002:327)
Massima numero 27158
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
01/07/2002; Decisione del
01/07/2002
Deposito del 09/07/2002; Pubblicazione in G. U. 17/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati e pene - Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico - Previsione di pene più gravi rispetto a quelle diminuite stabilite per gli stessi fatti commessi contro gli altri culti (diversi dal cattolico) - Contrasto con il principio di laicità dello stato e di piena equiparazione della tutela penale dei culti - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Reati e pene - Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico - Previsione di pene più gravi rispetto a quelle diminuite stabilite per gli stessi fatti commessi contro gli altri culti (diversi dal cattolico) - Contrasto con il principio di laicità dello stato e di piena equiparazione della tutela penale dei culti - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 405 del codice penale, nella parte in cui, per i fatti di turbamento di funzioni religiose del culto cattolico, prevede pene più gravi, anziché le pene diminuite stabilite dall'articolo 406 del codice penale, per gli stessi fatti commessi contro gli altri culti. Il principio fondamentale di laicità dello Stato, che implica equidistanza e imparzialità verso tutte le confessioni, non potrebbe infatti tollerare che il comportamento di chi impedisca o turbi l'esercizio delle funzioni, cerimonie o pratiche religiose di culti diversi da quello cattolico, sia ritenuto meno grave, e quindi assoggettato a più lieve trattamento sanzionatorio, rispetto al comportamento di chi compia i medesimi fatti ai danni del culto cattolico.
- V., per l'applicazione degli stessi principi, la citata sentenza n. 329/1997, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 404, primo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede una pena maggiore di quella stabilita per le medesime condotte riferite a confessioni diverse dalla cattolica.
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 405 del codice penale, nella parte in cui, per i fatti di turbamento di funzioni religiose del culto cattolico, prevede pene più gravi, anziché le pene diminuite stabilite dall'articolo 406 del codice penale, per gli stessi fatti commessi contro gli altri culti. Il principio fondamentale di laicità dello Stato, che implica equidistanza e imparzialità verso tutte le confessioni, non potrebbe infatti tollerare che il comportamento di chi impedisca o turbi l'esercizio delle funzioni, cerimonie o pratiche religiose di culti diversi da quello cattolico, sia ritenuto meno grave, e quindi assoggettato a più lieve trattamento sanzionatorio, rispetto al comportamento di chi compia i medesimi fatti ai danni del culto cattolico.
- V., per l'applicazione degli stessi principi, la citata sentenza n. 329/1997, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 404, primo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede una pena maggiore di quella stabilita per le medesime condotte riferite a confessioni diverse dalla cattolica.
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n.
art. 405
co.
codice penale
n.
art. 406
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 8
co. 1
Altri parametri e norme interposte