Sentenza 327/2002 (ECLI:IT:COST:2002:327)
Massima numero 27158
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  01/07/2002;  Decisione del  01/07/2002
Deposito del 09/07/2002; Pubblicazione in G. U. 17/07/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati e pene - Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico - Previsione di pene più gravi rispetto a quelle diminuite stabilite per gli stessi fatti commessi contro gli altri culti (diversi dal cattolico) - Contrasto con il principio di laicità dello stato e di piena equiparazione della tutela penale dei culti - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 405 del codice penale, nella parte in cui, per i fatti di turbamento di funzioni religiose del culto cattolico, prevede pene più gravi, anziché le pene diminuite stabilite dall'articolo 406 del codice penale, per gli stessi fatti commessi contro gli altri culti. Il principio fondamentale di laicità dello Stato, che implica equidistanza e imparzialità verso tutte le confessioni, non potrebbe infatti tollerare che il comportamento di chi impedisca o turbi l'esercizio delle funzioni, cerimonie o pratiche religiose di culti diversi da quello cattolico, sia ritenuto meno grave, e quindi assoggettato a più lieve trattamento sanzionatorio, rispetto al comportamento di chi compia i medesimi fatti ai danni del culto cattolico.

- V., per l'applicazione degli stessi principi, la citata sentenza n. 329/1997, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 404, primo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede una pena maggiore di quella stabilita per le medesime condotte riferite a confessioni diverse dalla cattolica.

Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 405  co. 

codice penale    n.   art. 406  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 8  co. 1

Altri parametri e norme interposte