Sentenza 328/2002 (ECLI:IT:COST:2002:328)
Massima numero 27189
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
01/07/2002; Decisione del
01/07/2002
Deposito del 09/07/2002; Pubblicazione in G. U. 17/07/2002
Titolo
Imposte sui redditi - Cessione di terreni edificabili - Plusvalenze realizzate dagli acquirenti a titolo gratuito - Determinazione del valore iniziale dell’area - Diversità di trattamento tributario dei soggetti che cedono i terreni prima o dopo l’inizio della lottizzazione o delle opere per la edificabilità - Richiesta di intervento sottratto alla corte - Inammissibilità della questione.
Imposte sui redditi - Cessione di terreni edificabili - Plusvalenze realizzate dagli acquirenti a titolo gratuito - Determinazione del valore iniziale dell’area - Diversità di trattamento tributario dei soggetti che cedono i terreni prima o dopo l’inizio della lottizzazione o delle opere per la edificabilità - Richiesta di intervento sottratto alla corte - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera g), della legge 30 dicembre 1991, n. 413) censurato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui assoggetta ad un diverso trattamento tributario le plusvalenze realizzate dagli acquirenti a titolo gratuito, a seconda che costoro cedano i terreni prima oppure dopo l'inizio della lottizzazione o della realizzazione di opere volte a rendere i terreni stessi edificabili. Nel primo caso, infatti, non essendovi lottizzazione o attività edificatoria, ancorare il valore iniziale del bene ad un momento diverso da quello dell'acquisto, come invece stabilito dalla norma, non sarebbe possibile, se non attraverso scelte legislative che la Corte non può compiere.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera g), della legge 30 dicembre 1991, n. 413) censurato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui assoggetta ad un diverso trattamento tributario le plusvalenze realizzate dagli acquirenti a titolo gratuito, a seconda che costoro cedano i terreni prima oppure dopo l'inizio della lottizzazione o della realizzazione di opere volte a rendere i terreni stessi edificabili. Nel primo caso, infatti, non essendovi lottizzazione o attività edificatoria, ancorare il valore iniziale del bene ad un momento diverso da quello dell'acquisto, come invece stabilito dalla norma, non sarebbe possibile, se non attraverso scelte legislative che la Corte non può compiere.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
22/12/1986
n. 917
art. 82
co. 2
legge
30/12/1991
n. 413
art. 11
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte