Sentenza 328/2002 (ECLI:IT:COST:2002:328)
Massima numero 27190
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  01/07/2002;  Decisione del  01/07/2002
Deposito del 09/07/2002; Pubblicazione in G. U. 17/07/2002
Massime associate alla pronuncia:  27188  27189  27191  27192  27193


Titolo
Imposte sui redditi - Cessione di terreni edificabili - Tassazione di plusvalenze di lungo periodo, o fittizie, imputabili a inflazione monetaria - Mancanza di correttivi idonei ad ovviare a tale effetto - Non fondatezza della questione.

Testo
La disciplina normativa dei presupposti e dei criteri di applicazione del tributo, in relazione agli effetti della svalutazione della moneta, è insindacabile dalla Corte, con il solo limite della irragionevolezza e manifesta arbitrarietà e, di regola, non viola il principio di capacità contributiva per il solo fatto che la fluttuazione del valore della moneta modifichi gli effetti dell'applicazione di un'imposta. Non è pertanto fondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, nella parte in cui, non contenendo correttivi volti ad ovviare alle conseguenze delle variazioni del potere di acquisto della moneta, determinerebbe la sottoposizione a tassazione di plusvalenze fittizie.

- Cfr. le richiamate sentenze n. 126/1979 e n. 346/1999, riguardanti l'incidenza della svalutazione monetaria in campo tributario.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  22/12/1986  n. 917  art. 82  co. 2

legge  30/12/1991  n. 413  art. 11  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte