Sentenza 328/2002 (ECLI:IT:COST:2002:328)
Massima numero 27191
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
01/07/2002; Decisione del
01/07/2002
Deposito del 09/07/2002; Pubblicazione in G. U. 17/07/2002
Titolo
Imposte sui redditi - Cessione di terreni edificabili - Tassazione di plusvalenze realizzate - Possibilità di prelievo fiscale anche su cespiti patrimoniali di istituzioni assistenziali (ipab) senza fini di lucro - Lamentata violazione dei principî di eguaglianza, di solidarietà e sussidiarietà - Non fondatezza della questione.
Imposte sui redditi - Cessione di terreni edificabili - Tassazione di plusvalenze realizzate - Possibilità di prelievo fiscale anche su cespiti patrimoniali di istituzioni assistenziali (ipab) senza fini di lucro - Lamentata violazione dei principî di eguaglianza, di solidarietà e sussidiarietà - Non fondatezza della questione.
Testo
Deve escludersi che la tassazione delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso, di cui alla lettera b) dell'art. 81 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, abbia fondamento nella natura speculativa delle plusvalenze stesse. Non è pertanto fondata, per erroneità del presupposto interpretativo assunto dal giudice 'a quo', la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 82 e 108 del predetto d.P.R. n. 917 del 1986, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 11 e 53 della Costituzione, nella parte in cui assoggetta a tassazione le plusvalenze derivanti dalla alienazione di terreni a destinazione edificatoria, anche ove esse siano realizzate attraverso la cessione di beni patrimoniali di istituzioni prive di scopo di lucro, quali le IPAB.
- Cfr. le richiamate sentenza n. 171/2001 e ordinanza n. 109/2002, in tema di tassazione delle plusvalenze oggetto della questione.
Deve escludersi che la tassazione delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso, di cui alla lettera b) dell'art. 81 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, abbia fondamento nella natura speculativa delle plusvalenze stesse. Non è pertanto fondata, per erroneità del presupposto interpretativo assunto dal giudice 'a quo', la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 82 e 108 del predetto d.P.R. n. 917 del 1986, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 11 e 53 della Costituzione, nella parte in cui assoggetta a tassazione le plusvalenze derivanti dalla alienazione di terreni a destinazione edificatoria, anche ove esse siano realizzate attraverso la cessione di beni patrimoniali di istituzioni prive di scopo di lucro, quali le IPAB.
- Cfr. le richiamate sentenza n. 171/2001 e ordinanza n. 109/2002, in tema di tassazione delle plusvalenze oggetto della questione.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
22/12/1986
n. 917
art. 82
co.
decreto del Presidente della Repubblica
22/12/1986
n. 917
art. 108
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte