Sentenza 328/2002 (ECLI:IT:COST:2002:328)
Massima numero 27191
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  01/07/2002;  Decisione del  01/07/2002
Deposito del 09/07/2002; Pubblicazione in G. U. 17/07/2002
Massime associate alla pronuncia:  27188  27189  27190  27192  27193


Titolo
Imposte sui redditi - Cessione di terreni edificabili - Tassazione di plusvalenze realizzate - Possibilità di prelievo fiscale anche su cespiti patrimoniali di istituzioni assistenziali (ipab) senza fini di lucro - Lamentata violazione dei principî di eguaglianza, di solidarietà e sussidiarietà - Non fondatezza della questione.

Testo
Deve escludersi che la tassazione delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso, di cui alla lettera b) dell'art. 81 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, abbia fondamento nella natura speculativa delle plusvalenze stesse. Non è pertanto fondata, per erroneità del presupposto interpretativo assunto dal giudice 'a quo', la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 82 e 108 del predetto d.P.R. n. 917 del 1986, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 11 e 53 della Costituzione, nella parte in cui assoggetta a tassazione le plusvalenze derivanti dalla alienazione di terreni a destinazione edificatoria, anche ove esse siano realizzate attraverso la cessione di beni patrimoniali di istituzioni prive di scopo di lucro, quali le IPAB.

- Cfr. le richiamate sentenza n. 171/2001 e ordinanza n. 109/2002, in tema di tassazione delle plusvalenze oggetto della questione.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  22/12/1986  n. 917  art. 82  co. 

decreto del Presidente della Repubblica  22/12/1986  n. 917  art. 108  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte