Delegazione legislativa - Legge delega - Intervento in materie di competenza concorrente - Limitazione alla determinazione dei principi fondamentali - Controllo di conformità della norma delegata alla norma delegante - Rapporto di completamento e sviluppo delle scelte del delegante - Eccesso di delega in caso di dilatazione dell'oggetto indicato dalla legge delega (nel caso di specie: non fondatezza della questione relativa alla previsione, mediante decreto legislativo, della necessaria presenza, per le agenzie che svolgono l'attività di somministrazione di lavoro, di un fondo mutualistico come socio sovventore). (Classif. 077003).
Nelle materie di competenza concorrente, come la tutela e sicurezza del lavoro, la delega è limitata alla determinazione dei principi fondamentali. (Precedente: S. 50/2005 - mass. 29143).
La previsione di cui all'art. 76 Cost. non osta all'emanazione, da parte del legislatore delegato, di norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, dovendosi escludere che la funzione del primo sia limitata ad una mera scansione linguistica di previsioni stabilite dal secondo. Il sindacato costituzionale sulla delega legislativa deve, così, svolgersi attraverso un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli, riguardanti, da un lato, le disposizioni che determinano l'oggetto, i princìpi e i criteri direttivi indicati dalla legge di delegazione e, dall'altro, le disposizioni stabilite dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i princìpi e i criteri direttivi della delega. Il che, se porta a ritenere del tutto fisiologica quell'attività normativa di completamento e sviluppo delle scelte del delegante, circoscrive, d'altra parte, il vizio in discorso ai casi di dilatazione dell'oggetto indicato dalla legge di delega, fino all'estremo di ricomprendere in esso materie che ne erano escluse. (Precedenti: S. 133/2021 - mass. 43963; S. 142/2020 - mass. 43518; S. 96/2020 - mass. 43352; S. 10/2018 - mass. 39716; S. 198/2010 - mass. 41489).
(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost., dal Consiglio di Stato, sez. terza, dell'art. 5, comma 2, lett. e, del d.lgs. n. 276 del 2003, laddove prescrive, per le cooperative di produzione e lavoro che intendano svolgere attività di somministrazione di manodopera, oltre ai requisiti giuridici e finanziari prescritti per tutte le agenzie, lo specifico requisito della presenza, come socio sovventore, di un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La norma censurata, conformemente al criterio direttivo di cui all'art. 1, comma 2, lett. l, della legge delega n. 30 del 2003, ha prescritto uno specifico requisito abilitante le agenzie per il lavoro, individuandolo in base al tipo di attività svolta e alla natura giuridica dell'intermediario).