Sentenza 328/2002 (ECLI:IT:COST:2002:328)
Massima numero 27193
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
01/07/2002; Decisione del
01/07/2002
Deposito del 09/07/2002; Pubblicazione in G. U. 17/07/2002
Titolo
Imposta sui redditi - Terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria - Acquisto per successione o donazione - Plusvalenze tassabili - Valore iniziale di acquisto del bene - Rivalutazione in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie e gli impiegati, già disposta per gli acquisti a titolo oneroso - Omessa previsione - Violazione del principio di eguaglianza e ragionevolezza - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Imposta sui redditi - Terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria - Acquisto per successione o donazione - Plusvalenze tassabili - Valore iniziale di acquisto del bene - Rivalutazione in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie e gli impiegati, già disposta per gli acquisti a titolo oneroso - Omessa previsione - Violazione del principio di eguaglianza e ragionevolezza - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 82, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera g), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nella parte in cui non prevede che, per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione, il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, assunto quale prezzo di acquisto ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile, sia rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. E' infatti ingiustificatamente contraddittorio e lesivo dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, che il legislatore abbia previsto, al fine di neutralizzare gli effetti dell'inflazione monetaria, solo per le plusvalenze realizzate mediante cessione dell'immobile a titolo oneroso, un criterio di rivalutazione del prezzo iniziale del bene, in quanto, l'esigenza di purgare tali effetti, si pone negli stessi termini anche per le altre plusvalenze.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 82, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera g), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nella parte in cui non prevede che, per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione, il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, assunto quale prezzo di acquisto ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile, sia rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. E' infatti ingiustificatamente contraddittorio e lesivo dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, che il legislatore abbia previsto, al fine di neutralizzare gli effetti dell'inflazione monetaria, solo per le plusvalenze realizzate mediante cessione dell'immobile a titolo oneroso, un criterio di rivalutazione del prezzo iniziale del bene, in quanto, l'esigenza di purgare tali effetti, si pone negli stessi termini anche per le altre plusvalenze.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
22/12/1986
n. 917
art. 82
co. 2
legge
30/12/1991
n. 413
art. 11
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte