Sentenza 329/2002 (ECLI:IT:COST:2002:329)
Massima numero 27167
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
01/07/2002; Decisione del
01/07/2002
Deposito del 09/07/2002; Pubblicazione in G. U. 17/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Previdenza e assistenza sociale - Invalidi civili - Diritto all’assegno di invalidità - Studenti maggiorenni invalidi parziali - Requisiti per la prestazione assistenziale - Stato di «incollocamento al lavoro» - Interpretazione - Insufficienza del mero stato di disoccupazione - Ritenuta necessità dell’iscrizione (o della richiesta di iscrizione) nelle liste del collocamento obbligatorio - Assunto contrasto con i principî di eguaglianza sostanziale, di tutela della persona e di solidarietà sociale - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Previdenza e assistenza sociale - Invalidi civili - Diritto all’assegno di invalidità - Studenti maggiorenni invalidi parziali - Requisiti per la prestazione assistenziale - Stato di «incollocamento al lavoro» - Interpretazione - Insufficienza del mero stato di disoccupazione - Ritenuta necessità dell’iscrizione (o della richiesta di iscrizione) nelle liste del collocamento obbligatorio - Assunto contrasto con i principî di eguaglianza sostanziale, di tutela della persona e di solidarietà sociale - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Testo
Il requisito dello stato di "incollocazione al lavoro", richiesto dall'art. 13, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, per la concessione di un assegno mensile ai mutilati ed invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantaquattresimo anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione, superiore ai due terzi, della capacità lavorativa, va letto alla luce dei principi fondamentali di uguaglianza sostanziale, di tutela della persona e di solidarietà sociale, come comprensivo dell'ipotesi della frequenza scolastica - da provarsi attraverso il relativo certificato - cosicché la norma risulta senz'altro rispondente allo scopo prioritario della legislazione in materia, di favorire l'effettiva integrazione lavorativa e la valorizzazione della capacità residua dei disabili nonché rivolta a tutelare il diritto all'istruzione contro ogni possibile ostacolo al pieno sviluppo della persona umana. Infatti, la sola iscrizione - o la richiesta di iscrizione - nelle liste di collocamento per il disabile maggiorenne che frequenti la scuola, se intesa, secondo il giudice 'a quo', come condizione imprescindibile per l'erogazione del detto assegno mensile, costituirebbe un adempimento meramente formale e contrario allo spirito della legislazione stessa. Alla luce di tali argomentazioni non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 13, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3, secondo comma, 31, primo comma, 32, 34 e 38, terzo comma, della Costituzione.
- V. sentenze n. 215/1987 e n. 226/2001, richiamate a proposito del diritto all'istruzione.
Il requisito dello stato di "incollocazione al lavoro", richiesto dall'art. 13, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, per la concessione di un assegno mensile ai mutilati ed invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantaquattresimo anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione, superiore ai due terzi, della capacità lavorativa, va letto alla luce dei principi fondamentali di uguaglianza sostanziale, di tutela della persona e di solidarietà sociale, come comprensivo dell'ipotesi della frequenza scolastica - da provarsi attraverso il relativo certificato - cosicché la norma risulta senz'altro rispondente allo scopo prioritario della legislazione in materia, di favorire l'effettiva integrazione lavorativa e la valorizzazione della capacità residua dei disabili nonché rivolta a tutelare il diritto all'istruzione contro ogni possibile ostacolo al pieno sviluppo della persona umana. Infatti, la sola iscrizione - o la richiesta di iscrizione - nelle liste di collocamento per il disabile maggiorenne che frequenti la scuola, se intesa, secondo il giudice 'a quo', come condizione imprescindibile per l'erogazione del detto assegno mensile, costituirebbe un adempimento meramente formale e contrario allo spirito della legislazione stessa. Alla luce di tali argomentazioni non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 13, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3, secondo comma, 31, primo comma, 32, 34 e 38, terzo comma, della Costituzione.
- V. sentenze n. 215/1987 e n. 226/2001, richiamate a proposito del diritto all'istruzione.
Atti oggetto del giudizio
legge
30/03/1971
n. 118
art. 13
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 31
co. 1
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 34
Costituzione
art. 38
co. 3
Altri parametri e norme interposte