Ordinanza 331/2002 (ECLI:IT:COST:2002:331)
Massima numero 27156
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  01/07/2002;  Decisione del  01/07/2002
Deposito del 09/07/2002; Pubblicazione in G. U. 17/07/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Università - Attività di ricerca - Divieto di collaborazione per il personale di ruolo di enti e istituti di ricerca (nella specie, di un osservatorio astronomico) - Mancata distinzione tra personale impegnato nella ricerca e personale impegnato in attività amministrativa - Difetto di pregiudizialità e di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità, per difetto di pregiudizialità e di motivazione in ordine alla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, censurato, per violazione dell'art. 3 della Costituzione «nella parte in cui non distingue tra dipendenti di enti di ricerca e tra personale degli stessi impegnato in tale attività o in quella amministrativa».

- V. ordinanze n. 264 e n. 67/1998, n. 300/1997, citate quali precedenti alla decisione.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/1997  n. 449  art. 51  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte