Sentenza 332/2002 (ECLI:IT:COST:2002:332)
Massima numero 27168
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
01/07/2002; Decisione del
01/07/2002
Deposito del 09/07/2002; Pubblicazione in G. U. 17/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Imposte e tasse - Indebito versamento di imposte - Diritto alla ripetizione - Onere probatorio, a carico dell’attore in ripetizione, della mancata traslazione su altri soggetti del peso economico dell’imposta - Inversione dell’onere della prova, con ingiustificato privilegio dell’amministrazione convenuta - Violazione del canone di ragionevolezza delle norme - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento di ulteriori profili.
Imposte e tasse - Indebito versamento di imposte - Diritto alla ripetizione - Onere probatorio, a carico dell’attore in ripetizione, della mancata traslazione su altri soggetti del peso economico dell’imposta - Inversione dell’onere della prova, con ingiustificato privilegio dell’amministrazione convenuta - Violazione del canone di ragionevolezza delle norme - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento di ulteriori profili.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 19, primo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, nella parte in cui prevede che sia l'attore in ripetizione a dover provare che il peso economico dell'imposta non è stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti. La norma, invece di prevedere che la domanda debba essere respinta qualora l'amministrazione convenuta provi che il peso economico dell'imposta è stato trasferito dal 'solvens' su altri soggetti, ha operato, a carico del 'solvens' stesso, una inversione legale dell'onere della prova, lesiva del generale canone di ragionevolezza, garantito dall'art. 3 della Costituzione, attribuendo all'amministrazione finanziaria una posizione di particolare privilegio in sede probatoria del tutto ingiustificata, ove si consideri che quest'ultima è l''accipiens' di un pagamento non dovuto che, in quanto tale, dovrebbe essere, in base ai principi generali, restituito. Restano assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità dedotti dal rimettente.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 19, primo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, nella parte in cui prevede che sia l'attore in ripetizione a dover provare che il peso economico dell'imposta non è stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti. La norma, invece di prevedere che la domanda debba essere respinta qualora l'amministrazione convenuta provi che il peso economico dell'imposta è stato trasferito dal 'solvens' su altri soggetti, ha operato, a carico del 'solvens' stesso, una inversione legale dell'onere della prova, lesiva del generale canone di ragionevolezza, garantito dall'art. 3 della Costituzione, attribuendo all'amministrazione finanziaria una posizione di particolare privilegio in sede probatoria del tutto ingiustificata, ove si consideri che quest'ultima è l''accipiens' di un pagamento non dovuto che, in quanto tale, dovrebbe essere, in base ai principi generali, restituito. Restano assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità dedotti dal rimettente.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
30/09/1982
n. 688
art. 19
co. 1
legge
27/11/1982
n. 873
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte