Sentenza 332/2002 (ECLI:IT:COST:2002:332)
Massima numero 27168
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  01/07/2002;  Decisione del  01/07/2002
Deposito del 09/07/2002; Pubblicazione in G. U. 17/07/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposte e tasse - Indebito versamento di imposte - Diritto alla ripetizione - Onere probatorio, a carico dell’attore in ripetizione, della mancata traslazione su altri soggetti del peso economico dell’imposta - Inversione dell’onere della prova, con ingiustificato privilegio dell’amministrazione convenuta - Violazione del canone di ragionevolezza delle norme - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento di ulteriori profili.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 19, primo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, nella parte in cui prevede che sia l'attore in ripetizione a dover provare che il peso economico dell'imposta non è stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti. La norma, invece di prevedere che la domanda debba essere respinta qualora l'amministrazione convenuta provi che il peso economico dell'imposta è stato trasferito dal 'solvens' su altri soggetti, ha operato, a carico del 'solvens' stesso, una inversione legale dell'onere della prova, lesiva del generale canone di ragionevolezza, garantito dall'art. 3 della Costituzione, attribuendo all'amministrazione finanziaria una posizione di particolare privilegio in sede probatoria del tutto ingiustificata, ove si consideri che quest'ultima è l''accipiens' di un pagamento non dovuto che, in quanto tale, dovrebbe essere, in base ai principi generali, restituito. Restano assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità dedotti dal rimettente.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/09/1982  n. 688  art. 19  co. 1

legge  27/11/1982  n. 873  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte