Ordinanza 333/2002 (ECLI:IT:COST:2002:333)
Massima numero 27153
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
01/07/2002; Decisione del
01/07/2002
Deposito del 09/07/2002; Pubblicazione in G. U. 17/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo civile - Giudizio di appello - Immediata precisazione delle conclusioni, anche nell’ipotesi in cui l’appellato si sia costituito nella stessa udienza di comparizione - Ritenuta esclusione del potere di fissare una nuova udienza - Asserita irragionevole diversità di trattamento in danno dell’appellante, con violazione del diritto di difesa e del principio di parità delle parti nel processo - Mancata considerazione di una ragionevole interpretazione della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.
Processo civile - Giudizio di appello - Immediata precisazione delle conclusioni, anche nell’ipotesi in cui l’appellato si sia costituito nella stessa udienza di comparizione - Ritenuta esclusione del potere di fissare una nuova udienza - Asserita irragionevole diversità di trattamento in danno dell’appellante, con violazione del diritto di difesa e del principio di parità delle parti nel processo - Mancata considerazione di una ragionevole interpretazione della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità - per mancata valutazione, da parte del rimettente, di ogni ragionevole interpretazione della norma denunciata in senso conforme al sistema processuale complessivamente considerato e ai valori costituzionali - della questione di legittimità dell'art. 352, del codice di procedura civile, censurato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede, o perlomeno non consente, la fissazione di una nuova udienza per la precisazione delle conclusioni, anche nell'ipotesi in cui solo in tale udienza si sia costituita, difendendosi, la parte appellata.
Manifesta inammissibilità - per mancata valutazione, da parte del rimettente, di ogni ragionevole interpretazione della norma denunciata in senso conforme al sistema processuale complessivamente considerato e ai valori costituzionali - della questione di legittimità dell'art. 352, del codice di procedura civile, censurato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede, o perlomeno non consente, la fissazione di una nuova udienza per la precisazione delle conclusioni, anche nell'ipotesi in cui solo in tale udienza si sia costituita, difendendosi, la parte appellata.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 352
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte