Sentenza 335/2002 (ECLI:IT:COST:2002:335)
Massima numero 27183
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
08/07/2002; Decisione del
08/07/2002
Deposito del 12/07/2002; Pubblicazione in G. U. 17/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Incompatibilità del giudice - Nullità del decreto di rinvio al giudizio - Nuova trattazione dell’udienza preliminare da parte dello stesso giudice che ha pronunciato il decreto - Mancanza di apposita causa di incompatibilità - Lamentato contrasto con il principio di imparzialità - Evoluzione legislativa che consente una interpretazione adeguatrice - Non fondatezza della questione.
Processo penale - Incompatibilità del giudice - Nullità del decreto di rinvio al giudizio - Nuova trattazione dell’udienza preliminare da parte dello stesso giudice che ha pronunciato il decreto - Mancanza di apposita causa di incompatibilità - Lamentato contrasto con il principio di imparzialità - Evoluzione legislativa che consente una interpretazione adeguatrice - Non fondatezza della questione.
Testo
Alla stregua della fisionomia che l'udienza preliminare è venuta assumendo - in relazione alla completezza del quadro probatorio di cui il giudice deve disporre e al potenziamento dei poteri riconosciuti alle parti in materia di prova - le decisioni che ne costituiscono l'esito devono essere annoverate tra quei «giudizi» idonei a pregiudicarne altri ulteriori e a essere a loro volta pregiudicati da altri anteriori, con la conseguenza che l'udienza preliminare deve essere compresa, al fine di assicurare la protezione dell'imparzialità del giudice, nel raggio d'azione dell'istituto dell'incompatibilità disciplinato dall'art. 34 del codice di procedura penale, anche al di là della limitata previsione del comma 2-bis dell'articolo stesso. Alla luce di tale interpretazione, non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 111, secondo comma della Costituzione, dell'art. 34 del codice di procedura penale, nella parte in cui detta norma non prevede, come caso di incompatibilità all'esercizio di funzioni giudiziarie, quello del magistrato che nell'udienza preliminare ha pronunciato il decreto che dispone il giudizio e che, a seguito di dichiarazione di nullità del decreto stesso, si trova nuovamente a celebrare nello stesso procedimento l'udienza preliminare, con poteri identici a quelli già precedentemente esercitati.
- V. le sentenze nn. 155/1996, 115/2001 e 88/1991, richiamate a proposito del rapporto tra l'udienza preliminare e le altri fasi del giudizio nonché la sentenza n. 224/2001 e le ordinanze nn. 207/1998, 112/2001 e 185/2001, citate con riferimento al principio di imparzialità del giudice e alla sua operatività nell'ambito dell'udienza preliminare.
Alla stregua della fisionomia che l'udienza preliminare è venuta assumendo - in relazione alla completezza del quadro probatorio di cui il giudice deve disporre e al potenziamento dei poteri riconosciuti alle parti in materia di prova - le decisioni che ne costituiscono l'esito devono essere annoverate tra quei «giudizi» idonei a pregiudicarne altri ulteriori e a essere a loro volta pregiudicati da altri anteriori, con la conseguenza che l'udienza preliminare deve essere compresa, al fine di assicurare la protezione dell'imparzialità del giudice, nel raggio d'azione dell'istituto dell'incompatibilità disciplinato dall'art. 34 del codice di procedura penale, anche al di là della limitata previsione del comma 2-bis dell'articolo stesso. Alla luce di tale interpretazione, non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 111, secondo comma della Costituzione, dell'art. 34 del codice di procedura penale, nella parte in cui detta norma non prevede, come caso di incompatibilità all'esercizio di funzioni giudiziarie, quello del magistrato che nell'udienza preliminare ha pronunciato il decreto che dispone il giudizio e che, a seguito di dichiarazione di nullità del decreto stesso, si trova nuovamente a celebrare nello stesso procedimento l'udienza preliminare, con poteri identici a quelli già precedentemente esercitati.
- V. le sentenze nn. 155/1996, 115/2001 e 88/1991, richiamate a proposito del rapporto tra l'udienza preliminare e le altri fasi del giudizio nonché la sentenza n. 224/2001 e le ordinanze nn. 207/1998, 112/2001 e 185/2001, citate con riferimento al principio di imparzialità del giudice e alla sua operatività nell'ambito dell'udienza preliminare.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 34
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 6 paragrafo 1
patto internazionale dei diritti civili e politici
n.
art. 14 paragrafo 1
decreto legislativo 19/02/1998
n. 51
art. 171