Sentenza 336/2002 (ECLI:IT:COST:2002:336)
Massima numero 27180
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
08/07/2002; Decisione del
08/07/2002
Deposito del 12/07/2002; Pubblicazione in G. U. 17/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Esecuzione forzata - Obblighi di fare o non fare - Verbale di conciliazione giudiziale - Assunta inidoneità a costituire titolo esecutivo - Lamentata irrazionalità e disparità di trattamento rispetto all’esecuzione sulla base di sentenza, nonché lesione del principio della ragionevole durata del processo e della effettività della tutela giurisdizionale - Possibilità di interpretazione conforme a costituzione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Esecuzione forzata - Obblighi di fare o non fare - Verbale di conciliazione giudiziale - Assunta inidoneità a costituire titolo esecutivo - Lamentata irrazionalità e disparità di trattamento rispetto all’esecuzione sulla base di sentenza, nonché lesione del principio della ragionevole durata del processo e della effettività della tutela giurisdizionale - Possibilità di interpretazione conforme a costituzione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Testo
Anche il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo efficace ai fini dell'esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, in quanto le eventuali ragioni d'ineseguibilità devono essere valutate, se preesistenti, in sede di formazione dell'accordo conciliativo da parte del giudice che lo promuove e sotto la cui vigilanza l'accordo stesso può concludersi soltanto se la natura della causa lo consente, ferma restando, comunque, la possibilità di far valere gli impedimenti sopravvenuti. Escludere tale efficacia, così come ritenuto dal rimettente, negherebbe il valore di accelerazione della definizione della controversia, che costituisce la principale caratteristica della conciliazione e comporterebbe un irragionevole seppur parziale sacrificio del diritto di difesa, nonché una protrazione altrettanto irragionevole dei tempi del processo. Non è pertanto fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 612 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 111 e 113 della Costituzione.
- V., in tema di interpretazione adeguatrice, 'ex plurimis', le citate sentenze n. 307/1996 e n. 312/1996.
Anche il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo efficace ai fini dell'esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, in quanto le eventuali ragioni d'ineseguibilità devono essere valutate, se preesistenti, in sede di formazione dell'accordo conciliativo da parte del giudice che lo promuove e sotto la cui vigilanza l'accordo stesso può concludersi soltanto se la natura della causa lo consente, ferma restando, comunque, la possibilità di far valere gli impedimenti sopravvenuti. Escludere tale efficacia, così come ritenuto dal rimettente, negherebbe il valore di accelerazione della definizione della controversia, che costituisce la principale caratteristica della conciliazione e comporterebbe un irragionevole seppur parziale sacrificio del diritto di difesa, nonché una protrazione altrettanto irragionevole dei tempi del processo. Non è pertanto fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 612 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 111 e 113 della Costituzione.
- V., in tema di interpretazione adeguatrice, 'ex plurimis', le citate sentenze n. 307/1996 e n. 312/1996.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 612
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte