Ordinanza 337/2002 (ECLI:IT:COST:2002:337)
Massima numero 27154
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  08/07/2002;  Decisione del  08/07/2002
Deposito del 12/07/2002; Pubblicazione in G. U. 17/07/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Uffici giudiziari - Giudice di pace - Norme istitutive - Ritenuta creazione di un giudice speciale composto solo da magistrati onorari non regolati dall’ordinamento giudiziario né assunti per concorso - Lamentata violazione delle norme sulla giurisdizione - Censura riferita genericamente a un intero testo di legge - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità - essendo l'impugnazione rivolta ad un intero testo di legge, con riferimento a tutte le norme sulla giurisdizione contenute in Costituzione - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 e dell'intero testo della legge 21 novembre 1991, n. 374, censurato, per violazione sia degli artt. 102, primo e secondo comma, e 106, primo e secondo comma, sia della VII disposizione transitoria e di tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione, sotto il profilo che, l'istituzione di un ufficio giudiziario formato esclusivamente da magistrati onorari, non nominati per concorso, avrebbe creato un giudice speciale.

Atti oggetto del giudizio

legge  21/11/1991  n. 374  art. 1  co. 

legge  21/11/1991  n. 374  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102  co. 1

Costituzione  art. 102  co. 2

Costituzione  art. 106  co. 1

Costituzione  art. 106  co. 2

Costituzione  art. 

Costituzione  art. 

Altri parametri e norme interposte