Ordinanza 337/2002 (ECLI:IT:COST:2002:337)
Massima numero 27154
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
08/07/2002; Decisione del
08/07/2002
Deposito del 12/07/2002; Pubblicazione in G. U. 17/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Uffici giudiziari - Giudice di pace - Norme istitutive - Ritenuta creazione di un giudice speciale composto solo da magistrati onorari non regolati dall’ordinamento giudiziario né assunti per concorso - Lamentata violazione delle norme sulla giurisdizione - Censura riferita genericamente a un intero testo di legge - Manifesta inammissibilità della questione.
Uffici giudiziari - Giudice di pace - Norme istitutive - Ritenuta creazione di un giudice speciale composto solo da magistrati onorari non regolati dall’ordinamento giudiziario né assunti per concorso - Lamentata violazione delle norme sulla giurisdizione - Censura riferita genericamente a un intero testo di legge - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità - essendo l'impugnazione rivolta ad un intero testo di legge, con riferimento a tutte le norme sulla giurisdizione contenute in Costituzione - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 e dell'intero testo della legge 21 novembre 1991, n. 374, censurato, per violazione sia degli artt. 102, primo e secondo comma, e 106, primo e secondo comma, sia della VII disposizione transitoria e di tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione, sotto il profilo che, l'istituzione di un ufficio giudiziario formato esclusivamente da magistrati onorari, non nominati per concorso, avrebbe creato un giudice speciale.
Manifesta inammissibilità - essendo l'impugnazione rivolta ad un intero testo di legge, con riferimento a tutte le norme sulla giurisdizione contenute in Costituzione - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 e dell'intero testo della legge 21 novembre 1991, n. 374, censurato, per violazione sia degli artt. 102, primo e secondo comma, e 106, primo e secondo comma, sia della VII disposizione transitoria e di tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione, sotto il profilo che, l'istituzione di un ufficio giudiziario formato esclusivamente da magistrati onorari, non nominati per concorso, avrebbe creato un giudice speciale.
Atti oggetto del giudizio
legge
21/11/1991
n. 374
art. 1
co.
legge
21/11/1991
n. 374
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
co. 1
Costituzione
art. 102
co. 2
Costituzione
art. 106
co. 1
Costituzione
art. 106
co. 2
Costituzione
art.
Costituzione
art.
Altri parametri e norme interposte