Trattati e convenzioni internazionali - In genere - Norme del diritto internazionale pattizio - Evocazione a parametro interposto - Necessità di indicare la loro vincolatività per tramite dell'art. 117 Cost. - Influenza, in caso contrario, ai soli fini interpretativi delle garanzie interne (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni, sollevate in relazione alla Convenzione ONU su diritti del fanciullo, aventi ad oggetto la disposizione che prevede, come pena accessoria in caso di condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale, la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale). (Classif. 254001).
Le norme del diritto internazionale pattizio, quando siano in grado di vincolare la potestà legislativa statale e regionale, non fungono da parametro autonomo, ma integrano quello dettato dall’art. 117, primo comma, Cost.: quando i giudici a quibus ne omettano l’evocazione, le relative questioni di legittimità costituzionale sono dunque inammissibili, salva soltanto la possibilità di considerare il richiamo alle norme internazionali quale strumento interpretativo delle corrispondenti garanzie costituzionali. (Precedenti: S. 189/2024 - mass. 46438; S. 62/2021 - mass. 43761; S. 102/2020 - mass. 43101).
(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Siena, sez. penale, in riferimento all’art. 8 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, dell’art. 34, secondo comma, cod. pen. Il parametro indicato è evocato come un riferimento immediato e non quale norma interposta in rapporto al primo comma dell’art. 117 Cost.).