Sanità pubblica - Livelli essenziali di assistenza (LEA) - Competenza statale a definire le prestazioni e l'ammontare complessivo delle risorse economiche necessarie - Competenza regionale a garantire l'erogazione delle prestazioni nel rispetto degli standard indicati - Necessario intreccio di profili costituzionali e organizzativi tra Stato e regioni (nel caso di specie: non fondatezza della questione avente ad oggetto norme della Regione Siciliana che per le prestazioni di specialistica ambulatoriale da privato già incluse nei LEA applica tariffe superiori a quelle fissate a livello nazionale dal d.m. 25 novembre 2024, con risorse a proprio carico). (Classif. 231006).
L’intreccio tra profili costituzionali e organizzativi comporta che la funzione sanitaria pubblica venga esercitata su due livelli di governo: quello statale, il quale definisce le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire ai cittadini – cioè i livelli essenziali di assistenza – e l’ammontare complessivo delle risorse economiche necessarie al loro finanziamento; quello regionale, cui pertiene il compito di organizzare sul territorio il rispettivo servizio e garantire l’erogazione delle prestazioni nel rispetto degli standard costituzionalmente conformi.
Ferma la competenza statale a definire i LEA in maniera uniforme sul territorio nazionale, alle regioni spetta, invero, la competenza a organizzare i rispettivi servizi sanitari con l’obiettivo di garantire la concreta attuazione delle prestazioni sanitarie individuate dallo Stato.
(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia del coordinamento della finanza pubblica, dell’art. 6 della legge reg. siciliana n. 26 del 2025, che prevede per l’anno 2025 l’applicazione di tariffe per talune prestazioni di specialistica ambulatoriale da privato superiori a quelle fissate a livello nazionale dal d.m. salute, di concerto con il Mef del 25 novembre 2024). La locuzione «a carico dei bilanci regionali» di cui all’art. 15, comma 17, primo periodo, del d.l. 95 del 2012, come convertito e modificato (ai sensi del quale «[g]li importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime di cui al comma 15 restano a carico dei bilanci regionali»), interpretata in coerenza con il principio di autonomia finanziaria enunciato dall’art. 119 Cost., deve intendersi riferita alle ipotesi in cui le regioni utilizzano per l’aumento risorse proprie autonome e non espressamente sottratte, nemmeno per effetto del piano di rientro, alla loro disponibilità quanto alla relativa destinazione. Così inteso, il vincolo a porre a carico dei bilanci regionali gli aumenti tariffari per i quali le regioni non intendano seguire la procedura di deroga garantisce che, per le regioni in piano di rientro, le risorse del Fondo sanitario restino comunque destinate all’attuazione di tali piani, così da preservare il duplice obiettivo di equilibrio economico-finanziario del settore sanitario e di piena realizzazione dei LEA al quale gli stessi piani sono specificamente preordinati. Nel caso di specie, l’aumento contemplato dalla disposizione impugnata grava su risorse regionali proprie (non soggette ai vincoli del piano di rientro) non tratte dal Fondo sanitario regionale. Poiché, dunque, la disposizione impugnata non introduce ulteriori prestazioni rispetto a quelle individuate a livello statale, ma si limita a prefigurare un aumento delle tariffe per alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale già incluse nei LEA, in un contesto normativo che consente alle regioni di aumentare le tariffe con risorse a loro carico, quando ciò sia necessario per assicurare l’effettiva erogazione dei LEA statali, essa trova fondamento nella competenza legislativa concorrente della Regione in materia di tutela della salute, oltre a giustificarsi, sul piano generale, in base al principio di autonomia finanziaria sancito nell’art. 119 Cost.).