Reati e pene – Reati contro il patrimonio – Danneggiamento – Ammissione alla sospensione condizionale della pena – Condizione – Eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna – Denunciata violazione del principio di ragionevolezza e di uguaglianza – Insussistenza – Non fondatezza della questione. (Classif. 210034).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., in composizione monocratica, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 635, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui, per i reati di danneggiamento, previsti ai commi precedenti della medesima disposizione, subordina la sospensione condizionale della pena all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, per un tempo determinato non superiore alla durata della pena sospesa e secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. Pur se la predetta subordinazione è sempre obbligatoria, da tanto non consegue un automatismo intrinsecamente irrazionale: a seguito delle numerose modifiche normative intervenute, il reato di danneggiamento richiede il dolo generico, anche nella forma del dolo eventuale, ed è ormai qualificabile come reato plurioffensivo, configurato non genericamente ed esclusivamente a tutela del patrimonio mobiliare e immobiliare, bensì come ipotesi che ne tutela l’integrità laddove l’aggressione si accompagni a specifiche modalità (ad esempio, violente o minacciose), condizioni di contesto (come in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico) o a una particolare qualità del bene oggetto del reato (tra gli altri, edifici pubblici o destinati a uso pubblico). In questa cornice, oltre a doversi ricordare che al legislatore non è inibito precludere la stessa fruizione della sospensione condizionale per alcuni reati, va sottolineato che la finalità rieducativa, volta a favorire una rivisitazione critica rispetto alla condotta illecita commessa, viene del tutto trascurata dal rimettente, che si limita a considerare l’efficacia deterrente data, a suo avviso, dalla minaccia della revoca del beneficio in caso di commissione di un ulteriore reato. Nemmeno il generale favor per le soluzioni individualizzate qualifica come arbitraria la scelta legislativa che, in questo caso, mira a rafforzare la funzione risocializzante che la sospensione condizionale esplica nell’ambito del sistema sanzionatorio. (Precedente: S. 139/2025 - mass. 46960; S. 212/2024 - mass. 46602; S. 216/2019 - mass. 41621).