Circolazione stradale – Codice della strada – Inosservanza dell’obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alla persona – Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni – Estinzione del reato per esito positivo dei lavori di pubblica utilità o della messa alla prova – Conseguente riduzione alla metà della sospensione della patente di guida – Omessa previsione – Denunciata violazione dell’art. 2 Cost. – Difetto di motivazione – Inammissibilità della questione. (Classif. 047002).
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Giudice di pace di Ancona in riferimento all’art. 2 Cost. – degli artt. 189, comma 6, e 224, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevedono, per il reato di inosservanza dell’obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alla persona, che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida sia ridotta della metà, in caso di estinzione per esito positivo dei lavori di pubblica utilità o della messa alla prova. La violazione del parametro evocato è infatti solo apoditticamente prospettata dal rimettente senza alcuna adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni di contrasto con le disposizioni censurate. (Precedente: S. 54/2026 - mass. 47321).