Processo penale – In genere – Responsabile civile – Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei medici che operano come liberi professionisti – Citazione dell’assicuratore, a richiesta dell’imputato – Omessa previsione – Disciplina analoga a quella già dichiarata costituzionalmente illegittima in relazione ai medici “strutturati” – Necessità di evitare disarmonie nel sistema e ingiustificate disparità di trattamento – Illegittimità costituzionale in parte qua consequenziale. (Classif. 199001).
È dichiarata l’illegittimità costituzionale in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, dell’art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista per i medici liberi professionisti (art. 10, comma 2, della legge n. 24 del 2017), l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato. La disciplina dell’assicurazione per la responsabilità civile dei medici liberi professionisti (obbligatoria ex lege e con una duplice funzione di garanzia) è espressiva della stessa logica di quella prevista per i medici “strutturati” ed è affetta dal medesimo vizio di illegittimità costituzionale. La possibilità per il medico imputato di citare nel processo penale l’assicuratore deve pertanto essere riconosciuta anche a favore dei liberi professionisti, al fine di non creare disarmonie nel sistema, né ingiustificate disparità di trattamento.