Impiego pubblico - Impiego regionale - Personale di società e consorzi partecipati dalle regioni - Natura strettamente privatistica del rapporto e dei tratti salienti degli istituti, compreso il regime dei comandi e dei distacchi - Conseguente riconducibilità alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Prevalenza rispetto alla distribuzione degli oneri tra datori di lavoro coinvolti, anche al fine di assicurare i principi di cui all'art. 97 Cost. nel rispetto dei vincoli di bilancio (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di norme della Regione Campania che dispongono la possibilità di richiedere il distacco o il comando di personale dipendente a tempo indeterminato di società e consorzi in cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 49%). (Classif. 131008).
Le disposizioni inerenti all’attività di società partecipate dalle regioni e dagli enti locali, in quanto volte a definire il regime giuridico di soggetti di diritto privato, sono riconducibili, tra l’altro, alla materia dell’ordinamento civile. Tra il personale delle prime e quello dipendente delle pubbliche amministrazioni sussiste una netta linea di demarcazione, che rispecchia la natura strettamente privatistica del rapporto. (Precedente: S. 227/2020 - mass. 42656).
Spetta al legislatore statale il compito di delineare i tratti salienti degli istituti inscindibilmente connessi all’assetto dei rapporti di lavoro, anche al fine di presidiare nel modo più efficace i princìpi sanciti dall’art. 97 Cost., nel rispetto dei vincoli di bilancio.
La disciplina dei comandi e dei distacchi è di immediata attinenza alla materia dell’ordinamento civile e il riparto delle competenze riveste rilievo dirimente rispetto al profilo della distribuzione degli oneri tra i datori di lavoro coinvolti.
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l, Cost., l’art. 46, comma 2, primo periodo, della legge reg. Campania n. 15 del 2002, nel testo ripristinato dall’art. 31, comma 39, della legge reg. Campania n. 1 del 2007 e, quindi, modificato dall’art. 1, comma 77, della legge reg. Campania n. 2 del 2010, nella formulazione antecedente le modifiche dettate dall’art. 49 della legge reg. Campania n. 25 del 2024 e dall’art. 11 della legge reg. Campania n. 13 del 2025. La disposizione censurata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Campania, consentendo di distaccare o comandare presso la Regione il personale dipendente a tempo indeterminato di società e consorzi in cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 49%, così ampliando il perimetro del comando e del distacco e nel definire aspetti coessenziali alla disciplina del rapporto di lavoro che, in quanto tali, sono bisognosi di una regolamentazione uniforme, travalica i limiti delle competenze regionali).