Sentenza 44/2026 (ECLI:IT:COST:2026:44)
Massima numero 47372
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore MARINI F. S.
Udienza Pubblica del  23/02/2026;  Decisione del  23/02/2026
Deposito del 31/03/2026; Pubblicazione in G. U. 01/04/2026
Massime associate alla pronuncia:  47371


Titolo
Reati e pene – Cause di non punibilità – Particolare tenuità del fatto – Possibilità di applicazione allorché si proceda per il delitto consumato di estorsione non aggravata – Omessa previsione, a differenza di quanto previsto per il reato di rapina non aggravata – Denunciata violazione dei principi di proporzionalità e di personalità della responsabilità penale, nonché di finalità rieducativa della pena – Irrilevanza – Inammissibilità delle questioni. (Classif. 210010).

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP del Tribunale di Pavia e dal Tribunale di Cassino, sez. penale, in composizione monocratica in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., dell’art. 131-bis, terzo comma, n. 3), cod. pen., nella parte in cui prevede che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto consumato previsto dall’art. 629, primo comma, cod. pen. Entrambi i rimettenti censurano la disposizione codicistica anche con riferimento al delitto consumato di estorsione semplice, mentre nei giudizi a quibus si procede per tentata estorsione.



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 131  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte