Sentenza 146/2026 (ECLI:IT:COST:2026:146)
Massima numero 47632
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  22/06/2026;  Decisione del  22/06/2026
Deposito del 23/07/2026; Pubblicazione in G. U. 29/07/2026
Massime associate alla pronuncia:  47633  47634  47635  47636


Titolo
Circolazione stradale – Codice della strada – Inosservanza dell’obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alla persona – Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni – Estinzione del reato per esito positivo dei lavori di pubblica utilità o della messa alla prova – Conseguente riduzione alla metà della sospensione della patente di guida – Omessa previsione – Denunciata violazione dell’art. 2 Cost. – Difetto di motivazione – Inammissibilità della questione. (Classif. 047002).

Testo

È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Giudice di pace di Ancona in riferimento all’art. 2 Cost. – degli artt. 189, comma 6, e 224, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevedono, per il reato di inosservanza dell’obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alla persona, che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida sia ridotta della metà, in caso di estinzione per esito positivo dei lavori di pubblica utilità o della messa alla prova. La violazione del parametro evocato è infatti solo apoditticamente prospettata dal rimettente senza alcuna adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni di contrasto con le disposizioni censurate. (Precedente: S. 54/2026 - mass. 47321).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  30/04/1992  n. 285  art. 189  co. 6

decreto legislativo  30/04/1992  n. 285  art. 224  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Altri parametri e norme interposte