Reati e pene – Cause di non punibilità – Particolare tenuità del fatto – Applicabilità quando si procede per i delitti di violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale, se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale e agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni – Esclusione – Irragionevolezza – Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 210010).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 131-bis, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice. La disciplina censurata dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., è manifestamente irragionevole, poiché esclude per i delitti di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, se commessi nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni, la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto che è invece ammessa – dopo il d.lgs. n. 150 del 2022 – per il delitto di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, reato più grave in quanto rivolto in danno di un agente pubblico collegiale e per questo punito più severamente. Per effetto del nuovo quadro normativo, è quindi venuta a determinarsi una distonia che ridonda a scapito del reo, anche sul piano della finalità rieducativa della pena. (Precedenti: S. 30/2021 - mass. 43628; O. 82/2022 - mass. 44660).