Processo penale – In genere – Sospensione del procedimento con messa alla prova – Possibilità, per l’imputato, anche su proposta del pubblico ministero, di chiedere la sospensione in relazione al delitto di favoreggiamento reale – Omessa previsione – Denunciata disparità di trattamento rispetto ai delitti di falsa testimonianza e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria e violazione del principio della finalità rieducativa della pena – Insussistenza – Non fondatezza delle questioni. (Classif. 199001).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GUP del Tribunale di Taranto in riferimento all’art. 3 Cost., per disparità di trattamento rispetto ai delitti di falsa testimonianza e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, e all’art. 27, terzo comma, Cost. – dell’art. 168-bis, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che l’imputato, anche su proposta del pubblico ministero, possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova in relazione al delitto di favoreggiamento reale. Le fattispecie poste a confronto presentano sostanziali differenze nella tipizzazione delle condotte e, pur collocate tutte tra i delitti contro l’amministrazione della giustizia, sono preposte alla tutela di beni giuridici differenti: mentre, infatti, la falsa testimonianza e l’induzione a tacere o a mentire tutelano la correttezza delle decisioni giudiziali (sotto il profilo della genuinità della prova), il favoreggiamento reale mira ad assicurare l’eseguibilità della confisca del prodotto, del profitto o del prezzo del reato presupposto. Di qui, l’inidoneità dei tertia comparationis a fungere da termini di riferimento della denunciata disparità di trattamento. L’esclusione del favoreggiamento reale dalla messa alla prova non frusta, inoltre, la finalità specialpreventiva dell’istituto, che rispetto a reati come quello in esame, che non possono considerarsi di limitata offensività e ridotta pericolosità, non si presta ad assolvere alla funzione di risocializzazione del soggetto in modo più efficace di altri istituti anch’essi ispirati ad evitare la condanna ad una pena percepita come non proporzionata e quindi tale da non favorire la risocializzazione del condannato. (Precedenti: S. 90/2025 - mass. 46834; S. 146/2023 - mass. 45685; S. 223/2022 - mass. 45137; S. 139/2020 - mass. 43512; S. 120/2023 - mass. 45596; S. 156/2020 - mass. 43414; S. 282/2010 - mass. 34928; S. 47/2010 - mass. 34335; S. 161/2009 - mass. 33451).