Bilancio e contabilità pubblica - Finanza pubblica allargata - Bilancio degli enti locali dissestati - Obbligo di redazione del bilancio stabilmente riequilibrato - Termine perentorio di presentazione al Ministro dell'interno - Ulteriore termine perentorio entro cui presentare una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole dell'apposita commissione ministeriale - Mancato rispetto - Effetti - Possibilità di un intervento sollecitatorio da parte del prefetto, come previsto in altre ipotesi, anziché scioglimento dell'ente - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di eguaglianza, nonché violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione, di tutela delle autonomie locali e del diritto di ogni cittadino di accedere alle cariche elettive e di conservarle - Irrilevanza ed erroneità del presupposto interpretativo - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 036009).
Sono dichiarate inammissibili, per irrilevanza ed erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Campania in riferimento agli artt. 3, 5, 51, 97 e 114 Cost., degli artt. 259, comma 1, e 261, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, i quali prevedono, per gli enti deficitari o dissestati, rispettivamente: a) un termine perentorio entro cui presentare al Ministero dell’interno un’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato; b) un termine perentorio entro cui presentare una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole dell’apposita commissione ministeriale. Rispetto alla sent. n. 91/2025, pubblicata in data successiva al deposito dell’ordinanza sottoposta all’odierno giudizio, che ha ritenuto in parte inammissibili e in parte non fondate questioni identiche a quelle qui sollevate, non sono emersi argomenti nuovi, idonei a mutare le conclusioni già raggiunte. Vanno, pertanto, dichiarate inammissibili, perché irrilevanti, le questioni aventi a oggetto l’art. 261, comma 4, t.u. enti locali, poiché tale disposizione non trova applicazione nel giudizio a quo, che non attiene all’evenienza indicata. Sono altresì inammissibili, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni riguardanti l’art. 259, comma 1, t.u. enti locali in quanto l’intera ordinanza faceva riferimento alla diversa norma che disciplina le conseguenze del mancato rispetto del termine perentorio (ex art. 262, comma 1, t.u. enti locali), indicando come soluzione costituzionalmente adeguata quella di consentire, in caso di mancato rispetto dei termini perentori per l’approvazione del bilancio di previsione, l’assegnazione al consiglio comunale inadempiente di un ulteriore termine non superiore a 20 giorni (art. 141, comma 2, t.u. enti locali).