Sentenza 152/2026 (ECLI:IT:COST:2026:152)
Massima numero 47574
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore VIGANÒ - ANTONINI
Udienza Pubblica del  23/06/2026;  Decisione del  23/06/2026
Deposito del 24/07/2026; Pubblicazione in G. U. 29/07/2026
Massime associate alla pronuncia:  47575


Titolo
Reati e pene – In genere – Aiuto al suicidio – Aiuto al suicidio medicalmente assistito – Non punibilità – Condizioni e modalità stabilite dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 – Estensione della condotta lecita a chi presta l’aiuto a una persona la cui situazione corrisponda alle condizioni citate, ma che non sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale – Omessa previsione – Denunciata violazione del diritto convenzionale al rispetto della vita privata e familiare – Difetto di motivazione – Inammissibilità della questione. (Classif. 210001)

Testo

È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GIP del Tribunale di Bologna in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 8 CEDU, dell’art. 580 cod. pen., come risultante a seguito della sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale, «limitatamente alle parole “tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale”». La doglianza di violazione del parametro convenzionale evocato è del tutto priva di motivazione e tale lacuna è particolarmente significativa alla luce della sentenza della Corte EDU, Dániel Karsai, contro Ungheria, la quale ha escluso che l’impossibilità di accedere al suicidio assistito in situazioni analoghe a quelle in esame contrasti con gli artt. 8 e 14 CEDU.



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 580  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 8