Sentenza 151/2025 (ECLI:IT:COST:2025:151)
Massima numero 46957
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice SCIARRONE ALIBRANDI
Udienza Pubblica del  22/09/2025;  Decisione del  22/09/2025
Deposito del 16/10/2025; Pubblicazione in G. U. 22/10/2025
Massime associate alla pronuncia:  46955  46956  46958


Titolo
Reati e pene – In genere – Principio di proporzionalità della pena – Necessaria proporzione della sanzione rispetto al disvalore oggettivo e soggettivo del reato. (Classif. 210001).

Testo

Il principio di proporzionalità esige in via generale che la pena sia adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo. (Precedenti: S. 197/2023 - mass. 45842; S. 94/2023 - mass. 45533; S. 55/2021 - mass. 43738; S. 73/2020 - mass. 43274; S. 222/2018 - mass. 40938).

Il principio di proporzionalità mira ad assicurare che la reazione sanzionatoria a un fatto di reato, pur offensivo del bene giuridico e colpevolmente realizzato, non risulti eccessiva rispetto alla concreta gravità oggettiva e soggettiva del fatto. (Precedente: S.113/2025 - mass. 46919).

Il principio di proporzionalità, presidiato dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., si oppone a che siano comminate dal legislatore – e conseguentemente applicate dal giudice – pene manifestamente sproporzionate rispetto al disvalore oggettivo e soggettivo del reato e impone, invece, di evitare una risposta punitiva che sarebbe immancabilmente avvertita come ingiusta dal condannato, in contrasto con la finalità rieducativa della stessa. (Precedenti: S. 56/2025 - mass. 46776; S. 188/2023 - mass. 45839; S. 141/2023 - mass. 45820).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte