Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo (nel caso di specie: estinzione del processo relativo alla legge della Provincia autonoma di Trento che prevede la possibilità di presentare alla Provincia un piano industriale per fronteggiare gli effetti negativi della crisi energetica). (Classif. 111012).
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita in giudizio, determina, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo. (O. 194/2025 - mass. 47061; O. 92/2025 - mass. 46801).
(Nel caso di specie, è dichiarato estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, primo comma, Cost., in relazione sia all’art. 49 TFUE, sia all’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, e 117, secondo comma, lett. e in riferimento all’art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999 e all’art. 13 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige – dell’art. 1 della legge prov. Trento n. 16 del 2022, in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico. La rinuncia al ricorso è motivata dal venir meno dell’interesse a coltivarlo, in ragione della abrogazione della disposizione impugnata senza che medio tempore queste abbiano trovato applicazione).