Sentenza 58/2026 (ECLI:IT:COST:2026:58)
Massima numero 47366
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  12/03/2026;  Decisione del  12/03/2026
Deposito del 27/04/2026; Pubblicazione in G. U. 29/04/2026
Massime associate alla pronuncia:  47362  47363  47364  47365  47367


Titolo
Giusto processo (principio del) – In genere – Ragionevole durata – Connotato identitario del modello costituzionale del giusto processo, nella duplice declinazione di canone oggettivo di efficienza e di diritto delle parti – Necessità di bilanciamento tra interessi pubblici e privati – Apprezzamento rimesso alla discrezionalità del legislatore – Sindacabilità – Illegittimità delle scelte prive di qualsiasi ratio giustificativa. (Classif. 126001)

Testo

La ragionevole durata del processo è declinata tanto dall’art. 111 Cost., quanto dall’art. 6 CEDU, come canone oggettivo di efficienza dell’amministrazione della giustizia e come diritto delle parti. (Precedente: S. 111/2022 - mass. 44767).

Le discipline che mirano ad assicurare una sollecita definizione dei contenziosi costituiscono attuazione di un preciso dovere costituzionale, dal momento che la ragionevole durata costituisce un connotato identitario della giustizia del processo. (Precedente: S. 74/2022 - mass. 44756).

La nozione di ragionevole durata del processo (in particolare penale) è sempre il frutto di un bilanciamento particolarmente delicato tra i molteplici – e tra loro confliggenti – interessi pubblici e privati coinvolti dal processo medesimo: ciò che impone una cautela speciale nell’esercizio del controllo, in base all’art. 111, secondo comma, Cost., della legittimità costituzionale delle scelte processuali compiute dal legislatore, al quale compete individuare le soluzioni più idonee a coniugare l’accertamento del fatto e l’eventuale ascrizione delle relative responsabilità, nel pieno rispetto delle garanzie difensive, con l’esigenza pur essenziale di raggiungere tale obiettivo in un lasso di tempo non eccessivo. Una violazione del principio della ragionevole durata del processo potrà pertanto essere ravvisata soltanto allorché l’effetto di dilatazione dei tempi processuali determinato da una specifica disciplina non sia sorretto da alcuna logica esigenza, e si riveli invece privo di qualsiasi legittima ratio giustificativa. (Precedenti: S. 116/2023 - mass. 45628; S. 260/2020 - mass. 43108; S. 12/2016 - mass. 38706; S. 159/2014 - mass. 37990; S. 63/2009 - mass. 33224; S. 56/2009 - mass. 33203).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte