Esecuzione penale - In genere - Sospensione della esecuzione delle pene detentive brevi - Atti sessuali con minorenne - Esclusione anche nei casi di minore gravità e impossibilità per il primo anno di detenzione di fare domanda di ammissione ai benefici penitenziari - Irragionevolezza, disparità di trattamento e violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 098001)
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l’art. 4-bis, comma 1-quater, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di cui all’art. 609-quater cod. pen. cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale prevista dal sesto comma del medesimo art. 609-quater cod. pen. La disciplina censurata dal Tribunale di Catanzaro – sottraendo i condannati per il delitto di atti sessuali con minorenne, anche nei casi di minore gravità, alla regola generale della sospensione dell’ordine di esecuzione e precludendo loro per il primo anno di detenzione di fare domanda di ammissione alle misure alternative – è intrinsecamente irragionevole in quanto, a fronte della eterogeneità delle condotte riconducibili alla fattispecie in esame che il legislatore ha inteso valorizzare proprio con la previsione dell’attenuante della minore gravità, non si può presumere che la pericolosità del condannato sia sempre e comunque tale da rendere necessaria la detenzione in carcere per un anno. Essa, inoltre, determina una irragionevole disparità di trattamento rispetto al delitto di violenza sessuale (espressamente escluso dall’art. 4-bis, comma 1-quater, ordin. penit. quando sia riconosciuta la minore gravità), fattispecie non solo affine per bene giuridico tutelato e cornice edittale, ma che presuppone, nella sua forma base, l’uso di violenza o minaccia o l’abuso di autorità. La scelta legislativa nella sua irragionevolezza comporta altresì un sacrificio del tutto inutile – anche nell’ottica di un’efficace tutela della collettività – rispetto alla finalità rieducativa della pena. (Precedenti: S. 203/2025 - mass. 47221, 47223; S. 202/2025 - mass. 47308; S. 24/2025 - mass. 46688; S. 91/2024 - mass. 46143; S. 3/2023 - mass. 45268; S. 32/2020 - mass. 42286; O. 14/2024 - mass. 45962; O. 67/2020 - mass. 42632; O. 29/2013 - mass. 36942).