Giudizio costituzionale – Sopravvenienze nel giudizio principale – Rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita in giudizio – Estinzione del processo (nel caso di specie: estinzione del processo relativo alla disposizione della Regione autonoma della Sardegna riguardante i soggetti iscritti al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti al servizio pubblico non di linea, con particolare riferimento alla modalità di ricezione e di annotazione delle prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente presso la rimessa o la sede). (Classif. 111012).
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo. (Precedenti: O. 18/2026, - mass. 47242; O. 15/2026, - mass. 47243; O. 14/2026, - mass. 47241).
(Nel caso di specie, è dichiarato estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale – promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. e, Cost., nonché all’art. 3, lett. g, dello statuto reg. Sardegna – dell’art. 2 della legge reg. Sardegna n. 16 del 2025, che consente, ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti al servizio pubblico non di linea, di ricevere le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente presso la rimessa o la sede, anche attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici, e di annotare, secondo gli accorgimenti procedurali stabiliti dalla Giunta regionale, nelle more dell’adozione di tali accorgimenti, su un foglio elettronico o cartaceo, avente i contenuti minimi già previsti dall’art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992, la targa del veicolo, il nome del conducente, la data, il luogo, i chilometri di partenza e di arrivo, l’orario d’inizio servizio, destinazione e fine servizio, nonché i dati del committente. La rinuncia, accettata dalla controparte costituita in giudizio, è basata sulle considerazioni della sentenza n. 163 del 2025, che ha ravvisato nella disciplina statale attuativa della normativa primaria, evocata anche a supporto dell’impugnativa, un’indebita interferenza nelle competenze regionali). (Precedente: S. 163/25, - mass. 47085).