Reati e pene – In genere – Aiuto al suicidio – Aiuto al suicidio medicalmente assistito – Non punibilità – Condizioni e modalità stabilite dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 – Estensione della condotta lecita a chi presta l’aiuto a una persona la cui situazione corrisponda alle condizioni citate, ma che non sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale – Omessa previsione – Denunciata violazione del diritto convenzionale al rispetto della vita privata e familiare – Difetto di motivazione – Inammissibilità della questione. (Classif. 210001)
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GIP del Tribunale di Bologna in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 8 CEDU, dell’art. 580 cod. pen., come risultante a seguito della sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale, «limitatamente alle parole “tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale”». La doglianza di violazione del parametro convenzionale evocato è del tutto priva di motivazione e tale lacuna è particolarmente significativa alla luce della sentenza della Corte EDU, Dániel Karsai, contro Ungheria, la quale ha escluso che l’impossibilità di accedere al suicidio assistito in situazioni analoghe a quelle in esame contrasti con gli artt. 8 e 14 CEDU.