Reati e pene - Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso d'ufficio -Abrogazione - Denunciata violazione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, e inosservanza degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione - Difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza e inconferenza del parametro evocato - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 210046).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione e inconferenza del parametro, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Campobasso, sez. pen., dal Tribunale di Torino, sez. terza pen., e dal GUP del Tribunale di Siracusa in riferimento, complessivamente, agli artt. 11 e 97 Cost. – dell’art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 114 del 2024, che ha abrogato il reato di abuso d’ufficio (art. 323 cod. pen.). Nelle ordinanze di rimessione non è contenuta la benché minima motivazione circa il vulnus che la norma censurata arrecherebbe al principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione; né i rimettenti spiegano per quale ragione l’inosservanza di obblighi derivanti dalle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, le sole evocate quali parametri interposti, darebbe luogo a una violazione dell’art. 11 Cost., che per giurisprudenza costante può essere evocato allorché vengano in considerazione obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea e non già dal diritto internazionale pattizio. (Precedenti: S. 54/2026 - mass. 47321; S. 203/2025 - mass. 47222; S. 185/2025 - mass. 47096; S. 160/2025 - mass. 47052; S. 95/2025 - mass. 46783; O. 127/2024 - mass. 46343; O. 159/2021 - mass. 44115; O. 261/2012 - mass. 36733).