Turismo - In genere - Norme della Regione Toscana - Testo unico del turismo - Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione - Limiti e condizioni - Termine a quo della nuova disciplina - Disciplina transitoria - Ricorso del Governo - Lamentata irragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione (Classif. 256001).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 144, comma 3, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, che in via transitoria consente di applicare l’art. 41, comma 3 a far data dal 1° luglio 2026. La disposizione impugnata non determina un’irragionevole discriminazione tra i proprietari perché non distingue tra loro, ma a tutti consente di mantenere la destinazione d’uso residenziale fino al 1° luglio 2026 e a tutti impone di passare alla destinazione turistico-ricettiva da tale data, qualora l’immobile avente le caratteristiche della civile abitazione sia utilizzato come struttura ricettiva extra-alberghiera, lasciando così un margine di tempo per valutare se procedere alla modifica di destinazione o rinunciare all’attività ricettiva extra-alberghiera imprenditoriale.