Reati e pene – In genere – Principio di proporzionalità della pena – Necessaria proporzione della sanzione rispetto al disvalore oggettivo e soggettivo del reato. (Classif. 210001).
Il principio di proporzionalità esige in via generale che la pena sia adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo. (Precedenti: S. 197/2023 - mass. 45842; S. 94/2023 - mass. 45533; S. 55/2021 - mass. 43738; S. 73/2020 - mass. 43274; S. 222/2018 - mass. 40938).
Il principio di proporzionalità mira ad assicurare che la reazione sanzionatoria a un fatto di reato, pur offensivo del bene giuridico e colpevolmente realizzato, non risulti eccessiva rispetto alla concreta gravità oggettiva e soggettiva del fatto. (Precedente: S.113/2025 - mass. 46919).
Il principio di proporzionalità, presidiato dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., si oppone a che siano comminate dal legislatore – e conseguentemente applicate dal giudice – pene manifestamente sproporzionate rispetto al disvalore oggettivo e soggettivo del reato e impone, invece, di evitare una risposta punitiva che sarebbe immancabilmente avvertita come ingiusta dal condannato, in contrasto con la finalità rieducativa della stessa. (Precedenti: S. 56/2025 - mass. 46776; S. 188/2023 - mass. 45839; S. 141/2023 - mass. 45820).