Reati e pene - Cause di non punibilità - Particolare tenuità del fatto - Inapplicabilità ai reati di competenza del giudice di pace - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità della pena - Questioni identiche ad altre già dichiarate manifestamente inammissibili per carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 210010).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per motivazione lacunosa in punto di non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Giudice di pace di Lecce in riferimento agli artt. 2, 24, 102 e 111 Cost., dell’art. 131-bis cod. pen., il quale prevede una generale causa di esclusione della punibilità per i reati al di sotto di una soglia massima di gravità, nella parte in cui non lo rende applicabile anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace. Con l’ordinanza n. 224 del 2021 la Corte costituzionale ha adottato una analoga decisione con riguardo a questioni identiche, che il medesimo Giudice di pace di Lecce, nell’ambito di un diverso procedimento penale, aveva sollevato. Anche in questa occasione il rimettente, da un lato, si è limitato a dedurre censure generiche e meramente assertive, senza specificare i motivi della ritenuta violazione di ciascuno dei parametri costituzionali; dall’altro, in riferimento all’art. 24 Cost., la violazione è soltanto indicata. (Precedente: O. 224/2021 - mass. 44397).