Sentenza 186/2025 (ECLI:IT:COST:2025:186)
Massima numero 47038
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del  08/10/2025;  Decisione del  08/10/2025
Deposito del 16/12/2025; Pubblicazione in G. U. 17/12/2025
Massime associate alla pronuncia:  47028  47029  47030  47031  47032  47033  47034  47035  47036  47037


Titolo
Turismo - In genere - Norme della Regione Toscana - Testo unico del turismo - Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione - Limiti e condizioni - Termine a quo della nuova disciplina - Disciplina transitoria - Ricorso del Governo - Lamentata irragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione (Classif. 256001).

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 144, comma 3, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, che in via transitoria consente di applicare l’art. 41, comma 3 a far data dal 1° luglio 2026. La disposizione impugnata non determina un’irragionevole discriminazione tra i proprietari perché non distingue tra loro, ma a tutti consente di mantenere la destinazione d’uso residenziale fino al 1° luglio 2026 e a tutti impone di passare alla destinazione turistico-ricettiva da tale data, qualora l’immobile avente le caratteristiche della civile abitazione sia utilizzato come struttura ricettiva extra-alberghiera, lasciando così un margine di tempo per valutare se procedere alla modifica di destinazione o rinunciare all’attività ricettiva extra-alberghiera imprenditoriale.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  31/12/2024  n. 61  art. 144  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte