Ordinanza 338/2002 (ECLI:IT:COST:2002:338)
Massima numero 27174
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
08/07/2002; Decisione del
08/07/2002
Deposito del 12/07/2002; Pubblicazione in G. U. 17/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
27175
Titolo
Intervento in giudizio - Società non rivestente la qualità di parte nel giudizio 'a quo' - Inammissibilità.
Intervento in giudizio - Società non rivestente la qualità di parte nel giudizio 'a quo' - Inammissibilità.
Testo
E' inammissibile l'intervento in giudizio di società che non risulta essere parte nel processo 'a quo' (nella specie trattavasi di procedimento penale a carico di dipendente della Rete ferroviaria italiana s.p.a., intervenuta nel giudizio di costituzionalità).
E' inammissibile l'intervento in giudizio di società che non risulta essere parte nel processo 'a quo' (nella specie trattavasi di procedimento penale a carico di dipendente della Rete ferroviaria italiana s.p.a., intervenuta nel giudizio di costituzionalità).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte