Ordinanza 339/2002 (ECLI:IT:COST:2002:339)
Massima numero 27157
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
08/07/2002; Decisione del
08/07/2002
Deposito del 12/07/2002; Pubblicazione in G. U. 17/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione toscana - Urbanistica ed edilizia - Competenza del sindaco ad emanare atti di gestione in materia edilizia - Assunto contrasto con la legislazione dello stato, che mantiene distinti i poteri di indirizzo degli organi politici da quelli riguardanti la gestione amministrativa (affidati ai dirigenti) - Conseguente violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione - Sopravvenuta modifica costituzionale dei parametri evocati, che innova la materia delle competenze degli enti locali - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Regione toscana - Urbanistica ed edilizia - Competenza del sindaco ad emanare atti di gestione in materia edilizia - Assunto contrasto con la legislazione dello stato, che mantiene distinti i poteri di indirizzo degli organi politici da quelli riguardanti la gestione amministrativa (affidati ai dirigenti) - Conseguente violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione - Sopravvenuta modifica costituzionale dei parametri evocati, che innova la materia delle competenze degli enti locali - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Testo
Restituzione degli atti ai giudici 'a quibus' per il riesame dei termini della questione di legittimità costituzionale concernente gli artt. 37, punto 3 e 31, punto 2 della legge della Regione Toscana del 14 ottobre 1999, n. 52, censurati, per contrasto con gli artt. 97 e 128 della Costituzione, nella parte in cui attribuiscono al sindaco, e non ai dirigenti, la competenza ad emanare atti di gestione in materia edilizia. Successivamente all'emanazione della ordinanza di rimessione, è infatti entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha abrogato l'art. 128 della Costituzione, una delle norme assunte a parametro e ha innovato la materia dell'ordinamento comunale.
- Cfr. ordinanze n. 166, n. 14 e n. 9/2002, n. 382, n. 397 e n. 416/2001, citate quali precedenti conformi alla decisione.
Restituzione degli atti ai giudici 'a quibus' per il riesame dei termini della questione di legittimità costituzionale concernente gli artt. 37, punto 3 e 31, punto 2 della legge della Regione Toscana del 14 ottobre 1999, n. 52, censurati, per contrasto con gli artt. 97 e 128 della Costituzione, nella parte in cui attribuiscono al sindaco, e non ai dirigenti, la competenza ad emanare atti di gestione in materia edilizia. Successivamente all'emanazione della ordinanza di rimessione, è infatti entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha abrogato l'art. 128 della Costituzione, una delle norme assunte a parametro e ha innovato la materia dell'ordinamento comunale.
- Cfr. ordinanze n. 166, n. 14 e n. 9/2002, n. 382, n. 397 e n. 416/2001, citate quali precedenti conformi alla decisione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
14/10/1999
n. 52
art. 37
co.
legge della Regione Toscana
14/10/1999
n. 52
art. 31
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 128
legge costituzionale
art.
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte