Ordinanza 340/2002 (ECLI:IT:COST:2002:340)
Massima numero 27173
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
08/07/2002; Decisione del
08/07/2002
Deposito del 12/07/2002; Pubblicazione in G. U. 17/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Giustizia amministrativa - Procedure espropriative - Controversie su diritti soggettivi connessi a comportamenti della pubblica amministrazione - Riserva alla cognizione del giudice amministrativo, anziché a quella del giudice ordinario - Lamentato eccesso di delega - Mancata verifica in ordine ad una diversa ipotesi interpretativa - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Giustizia amministrativa - Procedure espropriative - Controversie su diritti soggettivi connessi a comportamenti della pubblica amministrazione - Riserva alla cognizione del giudice amministrativo, anziché a quella del giudice ordinario - Lamentato eccesso di delega - Mancata verifica in ordine ad una diversa ipotesi interpretativa - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale concernenti, rispettivamente, l'art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 - in riferimento all'art. 76 della Costituzione - e gli articoli 34, commi 1 e 2, e 35, comma 1, dello stesso decreto legislativo - in riferimento agli articoli 76 e 77, comma 1, della Costituzione - sollevate sotto il profilo che tali norme, in violazione dei limiti della legge di delega, avrebbero sottratto alla giurisdizione del giudice ordinario e devoluto alla giurisidizione del giudice amministrativo, «le cause su diritti soggettivi connessi a comportamenti materiali della pubblica amministrazione in procedure espropriative finalizzate alla gestione del territorio». Le questioni devono essere rigettate per insufficiente motivazione sulla rilevanza, non avendo i rimettenti verificato la praticabilità della diversa ipotesi interpretativa della normativa impugnata, secondo cui l'intervenuta modifica, con legge formale, della normativa stessa renderebbe non proponibile la questione di legittimità per eccesso di delega.
- V., per la stessa ipotesi interpretativa, la citata ordinanza n. 123/2002; v. altresì la richiamata sentenza n. 292/2002, che ha riconosciuto viziato da eccesso di delega l'art. 33 dello stesso decreto n. 80 del 1998.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale concernenti, rispettivamente, l'art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 - in riferimento all'art. 76 della Costituzione - e gli articoli 34, commi 1 e 2, e 35, comma 1, dello stesso decreto legislativo - in riferimento agli articoli 76 e 77, comma 1, della Costituzione - sollevate sotto il profilo che tali norme, in violazione dei limiti della legge di delega, avrebbero sottratto alla giurisdizione del giudice ordinario e devoluto alla giurisidizione del giudice amministrativo, «le cause su diritti soggettivi connessi a comportamenti materiali della pubblica amministrazione in procedure espropriative finalizzate alla gestione del territorio». Le questioni devono essere rigettate per insufficiente motivazione sulla rilevanza, non avendo i rimettenti verificato la praticabilità della diversa ipotesi interpretativa della normativa impugnata, secondo cui l'intervenuta modifica, con legge formale, della normativa stessa renderebbe non proponibile la questione di legittimità per eccesso di delega.
- V., per la stessa ipotesi interpretativa, la citata ordinanza n. 123/2002; v. altresì la richiamata sentenza n. 292/2002, che ha riconosciuto viziato da eccesso di delega l'art. 33 dello stesso decreto n. 80 del 1998.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/03/1998
n. 80
art. 34
co. 1
decreto legislativo
31/03/1998
n. 80
art. 34
co. 2
decreto legislativo
31/03/1998
n. 80
art. 35
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte